Violenza sessuale di gruppo

violenza sessuale di gruppoLa fattispecie della violenza sessuale di gruppo è stata introdotta dalla Legge n. 66 del 1996 nell’art. 609-octies Codice Penale.

La violenza sessuale di gruppo, costruita come un autonomo titolo di reato, è definita dalla norma in esame come “partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis” ed è punita con la reclusione da sei a dodici anni.

L’esigenza di prevedere un’autonoma ipotesi di reato rispetto alla violenza sessuale monosoggettiva e di sanzionarla con una pena più severa trova ragione, sul terreno della politica criminale, nella constatazione che l’aggressione commessa da più persone riunite, oltre a comportare una più intensa lesione del bene della libertà sessuale a causa della prevedibile reiterazione degli atti di violenza, vanifica le possibilità di difesa e di resistenza della vittima e la espone a forme di degradazione e di reificazione che rendono più grave e profondo il trauma psichico che comunque consegue a qualsiasi episodio di violenza sessuale.
Con riferimento al delitto in esame operano la circostanza attenuante speciale “per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato”, relativa al contributo marginale prestato da un singolo concorrente nel reato, nonché le altre attenuanti previste dal quarto comma dell’art. 609-octies del Codice Penale.

Secondo la giurisprudenza di legittimità non trova invece applicazione l’attenuante dei “casi di minore gravità”, contemplata dal terzo comma dell’art. 609-bis del Codice Penale, sia perché non richiamata dalla norma incriminatrice, sia perché, quando il legislatore ha voluto estenderla a fattispecie diverse dall’ipotesi base della violenza sessuale, lo ha espressamente previsto (vedi il terzo comma dell’art. 609-quater C.p., che descrive il delitto di atti sessuali con minorenne).
Le medesime ragioni che hanno ispirato l’introduzione della nuova fattispecie della violenza sessuale di gruppo giustificano, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’omessa previsione dell’attenuante dei “casi di minore gravità”; in particolare, sussisterebbe un’evidente incompatibilità dell’attenuante in parola con l’oggettiva, eccezionale gravità di una ipotesi criminosa cui si accompagna una aggressione particolarmente intensa della sfera della libertà sessuale.

Come emerge dai lavori preparatori della Legge n. 66 del 1996, il delitto in esame presuppone comportamenti talmente violenti e un livello così intenso di costrizione della libertà sessuale della vittima da precludere l’applicazione dell’attenuante dei “casi di minore gravità”.

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 325 ANNO 2005

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