Il tradimento di un coniuge a danno dell’altro può comportare l’addebito della separazione a carico del coniuge fedifrago, in quanto tale condotta si concretizza, sotto il profilo giuridico in una palese violazione dell’art. 151 C.c., comma 2, in riferimento all’art. 143 c.c.,
Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, ….
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio
sul rilievo che l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà è circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, presumendosi l’efficacia causale nella determinazione dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sotto altro profilo è necessario, pertanto, l’accertamento rigoroso dell’anteriorità della crisi coniugale rispetto alla condotta di adulterio.
Nel caso di specie, il tradimento della moglie era conseguenziale ad uno stato di depressione della stessa sfociato in una crisi matrimoniale e in uno stato di insoddisfazione unilaterale. Pertanto, anche a volere ritenere accertata l’infedeltà coniugale della moglie, tale comportamento era comunque intervenuto quando era già in atto una profonda frattura del sodalizio coniugale. Nei fatti era stata provata l’esistenza di una crisi matrimoniale in atto precedente al presunto comportamento di infedeltà coniugale della moglie.
Occorre preliminarmente osservare che secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità (vedi recentemente Cass. n. 3923 del 19/02/2018; vedi anche Cass. n. 2059 del 2012), grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze sum cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà.
Corte di Cassazione Civile, Sez. VI, del 6 aprile 2022, n. 11130