La Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia che si riporta in commento affronta la questione inerente la traduzione di un’opera dell’ingegno di carattere creativo con riferimento al contratto di edizione.
La traduzione quale elaborazione- trasformazione di un’opera dell’ingegno a carattere creativo trova una specifica tutela nella Legge 22 Aprile 1941, n. 633 (“Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio“) che all’art. 4 recita “Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica , le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale” e all’ art.7, comma 2 , afferma “E’ considerato autore delle elaborazioni l’elaboratore, nei limiti del suo lavoro” . Questa tutela si applica alla traduzione a prescindere ed autonomamente da quella prevista per l’opera in lingua originale.
Con il contratto di edizione il titolare del diritto di pubblicazione a mezzo stampa, eseguita la traduzione, concede ad un editore l’esercizio del diritto a pubblicare l’opera, verso la corresponsione di un compenso e per un tempo determinato, obbligandosi dal suo canto l’editore a pubblicare e diffondere l’opera. Anche ove si tratti di una traduzione da eseguire, l’elemento caratterizzante la causa del contratto di edizione è dunque la finalità di pubblicazione a stampa dell’opera tradotta, a carico ed a rischio dell’editore, finalità rientrante nel sinallagma negoziale: questo essendo il reale e concreto interesse che l’editore intende perseguire nel suo progetto imprenditoriale.
Ne consegue che anche il contratto di edizione concernente una traduzione è soggetto all’applicazione dell’art. 119 Legge 22 Aprile 1941, n. 633, che disciplina la portata del contratto di trasferimento dei diritti di utilizzazione spettanti all’autore e ne definisce i limiti e che prevede espressamente al comma 4, la regola secondo la quale “Salvo pattuizione espressa, l’alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l’opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici“.
E’ evidente che, a secondo dello specifico oggetto di tutela del diritto d’autore, l’applicazione dell’art.119, comma 4, e la valutazione circa la insussistenza di una “elaborazione” e/o “trasformazione” dell’opera deve essere necessariamente commisurata all’opera stessa e va compiuta secondo uno spettro più o meno ampio, oltre che specifico, rispetto alla primigenia originalità dell’opera di cui si discute, data l’estrema ampiezza del novero delle opere tutelate dal diritto d’autore.
Dal richiamato quadro normativo si desume che l’applicazione di detta disposizione deve, quindi, necessariamente tenere conto del fatto che la traduzione è un’opera di secondo livello che non si esaurisce in un’operazione meccanica ma richiede lo studio e l’elaborazione dell’opera in lingua originale, allo scopo di renderla conoscibile e comprensibile ad un pubblico di lingua e cultura diversa, in alcuni casi anche temporalmente molto distante dall’epoca di scrittura dell’originale, ed è chiamata ad assicurare una piena aderenza al contenuto caratteristico dell’opera tradotta e non già una rielaborazione originale dello stesso.
Pertanto la valutazione circa la “elaborazione” e/o “trasformazione” dell’opera intellettuale nota come “traduzione” , così come richiesto dall’art. 119, comma 4, Legge n.633/1941, non potrà non tener conto delle caratteristiche intrinseche di questa tipologia di opera e del rapporto strettissimo che la lega all’ originale, dai cui mutamenti, anche a seguito di nuove acquisizioni documentali, scientifiche, filologiche e/o critiche o da altro, può essere fortemente incisa.
Corte di Cassazione Civile Ord. Sez. 1 Num. 18726 Anno 2018