Il turbamento psicologico nel reato di stalking ex art. 612 bis C.p. si sostanzia, secondo la lettera della norma, in un “grave stato di ansia o di paura … da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.”
Con sentenza n. 8832 del 2010 la Suprema Corte di Cassazione, Sezione V, afferma la sussistenza di un grave e perdurante stato di turbamento psicologico ed emotivo, idoneo a essere inquadrato nell’evento di cui all’art. 612 bis C.p., la cui sussistenza non dipende dall’accertamento di una stato patologico, rilevante solo nell’ipotesi di contestazione di concorso formale di ulteriore delitto di lesioni.
Nel caso di specie la base indiziaria è costituita da una serie di danneggiamenti su beni della vittima (costituti da numerosi, ripetuti danneggiamenti alla propria auto, al campanello, al sistema di allarme e alla porta di casa), che hanno necessariamente inciso, per il loro susseguirsi rapido martellante ed emotivamente destabilizzante sullo stato psichico della stessa.
L’evento scaturito da questo piano di violenza materiale e psicologica è costituito naturalmente da un stato di turbamento psicologico della donna, derivante non da un singolo fattore di stimolo ansiogeno, ma da una serie di comportamenti persecutori, che hanno evidentemente determinato una rottura nell’equilibrio emotivo della vittima , che si è espressa a mezzo di sensazione soggettiva, cioè in un crescendo, di tensione, preoccupazione, nervosismo, paura, di grave spessore e perdurante nel tempo, data la stabilità dell’atteggiamento intimidatorio rancoroso e vendicativo dell’uomo.
Sebbene, allo stato, manca uno specifico accertamento tecnico, che abbia dimostrato come gli elevati livelli di ansia risultando spiacevoli e addirittura dolorosi, abbiano condotto alla specifica tipologia dello stato di ansia della persona offesa attraverso un accentuata e ingovernabile esposizione agli stimoli ansiogeni, fino a un approdo di tipo patologico, ma come indicato precedentemente l’accertamento di una stato patologico, è rilevante solo nell’ipotesi di contestazione di concorso formale di ulteriore delitto di lesioni.
La nuova tipologia non può essere ricondotta in una ripetizione del reato ex art. 582 C.p. – il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica- ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità, dell’equilibrio psicologico della vittima.
Tale evento destabilizzante è stato correttamente ritenuto sussistente dai giudici di merito, pur non risultato progredito in uno stato patologico, il cui accertamento potrà rilevare ai fini della sussistenza di eventuale ulteriore reato di lesioni.
Corte di Cassazione Sez. V, 01/12/2010, n. 8832