Le videoregistrazioni ottenute attraverso l’installazione di telecamere all’ingresso del fabbricato, “in zona condominiale e di uso comune” non ricadono nell’ambito di applicabilità della disposizione di cui all’art. 615-bis C.p., comma 1 e 2,
Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.
In ordine alle videoregistrazioni in zona condominiale e di uso comune la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, proprio con specifico riferimento a videoriprese registrate in luogo di pertinenza condominiale, che “si tratta di videoriprese non effettuate dalla polizia giudiziaria e che non possono essere assimilate, quanto ai presupposti di ammissibilità, ad intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, di cui all’art. 266 c.p.p.” (il che priva di qualsiasi fondamento la denunciata inosservanza di tale disposizione), sicché nel caso di “immagini registrate (derivanti), come nel caso al vaglio, da videoregistrazioni provenienti da privati, installate a fronte anche di esigenze di sicurezza delle parti comuni, poi acquisite come documenti ex art. 234 c.p.p.” (e non quale prova atipica), “i fotogrammi estrapolati da detti filmati non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità” (Cass., Sez. 5, n. 21027 del 21/02/2020; Cass., Sez. 2, n. 6515 del 04/02/2015).
Conclusione, questa, in linea con gli approdi della giurisprudenza di legittimità che escludono la configurabilità del delitto di cui all’art. 615-bis c.p., con riferimento a riprese relative ad aree condominiali (Cass., Sez. 5, n. 34151 del 30/05/2017; Cass., Sez. 5, n. 44701 del 29/10/2008) ed anche a spazi che, pur di pertinenza di una privata abitazione, siano, però, di fatto, non protetti dalla vista degli estranei (Cass., Sez. 5, n. 44156 del 21/10/2008; Cass., Sez. 6, n. 40577 del 01/10/2008). (Cass. n. 32544/2020)