La disciplina inerente il Porto di armi od oggetti atti ad offendere ex art. 4 Legge n. 110 del 1975, stabilisce quanto segue:
Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773 , e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione.
Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona, gli strumenti di cui all’articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3 b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4.
Il contravventore è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell’ammenda. La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive.
È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l’arresto da uno a tre anni e con l’ammenda da 3.000 euro a 20.000 euro. La pena è dell’arresto da tre a sei anni e dell’ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro quando il fatto è commesso
da persona non munita di licenza.
Chiunque, all’infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l’arresto da sei a diciotto mesi e con l’ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.
La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall’articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l’uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso.
Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.
Sono abrogati l’articolo 19 e il primo e secondo comma dell’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni.
Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.
A quest’ultimo proposito, va rammentato che la ratio della norma incriminatrice induce a identificare il motivo giustificativo del porto di tali strumenti soltanto nello scopo determinato da particolari esigenze del portatore perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento e alla normale funzione dell’oggetto (Cass., Sez. 1, n. 9662 del 03/10/2013; Cass., Sez. 1, n. 4498 del 14/01/2008); in mancanza della sussistenza di tale giustificato motivo, colui che intende possedere gli strumenti indicati nella L. n. 110 del 1975, art. 4, deve necessariamente provvedere a custodirli nell’abitazione o nelle sue appartenenze. È, altrettanto, pacifico che il giustificato motivo rilevante non è quello dedotto a posteriori dall’imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all’attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (Cass., Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019).
