Violenza sessuale
Per volenza sessuale (secondo il dispositivo dell’art. 609 bis Codice Penale) si intende tutti quegli “atti sessuali” che (tramite violenza, minaccia, induzione o abuso di autorità) “siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità della persona e ad invadere la sua sfera sessuale“.
Il concetto di violenza, in particolare, ricomprende al suo interno non solo le esplicazioni di energia fisica direttamente realizzate sulla persona offesa e volte a vincere la resistenza opposta dalla stessa, ma anche qualsiasi atto o fatto cui consegua la limitazione della libertà del soggetto passivo, in tal modo costretto a subire atti sessuali contro la propria volontà (Cass., Sez. 3, n. 6643 del 12/01/2010, C., Rv. 246186).
Il delitto in esame, inoltre, non necessita di una violenza tale da porre il soggetto passivo nell’impossibilità di opporre resistenza, essendo sufficiente che l’azione si compia in modo insidiosamente rapido, tanto da superare la volontà-contraria della vittima.
Ne consegue che, in tema di violenza sessuale, vanno considerati atti sessuali anche quelli insidiosi e rapidi, che riguardino zone erogene su persona non consenziente come palpamenti, sfregamenti, baci (Cass., Sez. 3, n. 42871 del 26/09/2013, Z., Rv. 256915). Non si richiede pertanto che la violenza sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ma è sufficiente che la volontà risulti coartata e che, di conseguenza, l’invasione della sera sessuale non sia voluta dalla vittima.
Corte di Cassazione Penale, Sez. III, 21 agosto 2024, n. 32770
