Connivenza non punibile in materia di sostanze stupefacenti
Distinzione tra l’ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti.
Secondo il richiamo alla giurisprudenza della Corte di legittimità che ha affermato che la distinzione tra l’ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (così la recente Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 in cui la Corte ha ritenuto correttamente individuato, nei confronti dell’imputato, il dolo del concorso nel reato di cui all’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ragione della sua presenza nel veicolo all’interno del quale i complici conversavano di pagamenti di partite di “fumo”, della sua presenza nell’abitazione nella quale i complici effettuavano le cessioni di sostanza stupefacente, e del suo arresto a seguito del rinvenimento di cocaina a bordo del veicolo, da lui condotto, sul quale viaggiava assieme ad un complice; conf. Sez. 3, n. 34985 del 16/7/2015, Caradonna ed altro, Rv. 264454, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l’affermazione di responsabilità a titolo di concorso del titolare dell’abitazione che aveva offerto ospitalità al detentore dello stupefacente, consentendogli l’uso di una cantina per custodire la droga e che, al momento della perquisizione, aveva tentato di occultare le chiavi dell’autovettura all’interno della quale erano custodite le chiavi della predetta cantina; Sez. 3, n. 41055 del 22/9/2015, Rapushi ed altro, Rv. 265167, relativa ad un caso in cui la Corte ha escluso che fosse sufficiente per configurare il concorso nella detenzione di sostanza stupefacente l’accertamento di un rapporto di coabitazione nell’appartamento in cui la droga era custodita, non ravvisando a carico del convivente alcun obbligo giuridico di impedire l’evento ex art. 40 cod. pen.).
Naturalmente spetta al giudice del merito -che qui lo ha fatto con motivazione del tutto logica- indicare il rapporto di causalità efficiente tra l’attività incentivante che integra il concorso morale e quella posta in essere dall’autore materiale del reato, in quanto la semplice presenza inattiva non può costituire concorso morale, mentre, però, può essere sufficiente una volontà di adesione all’altrui attività criminosa, la quale venga a manifestarsi in forme agevolative della detenzione di sostanze stupefacenti, consistente nella consapevolezza di apportare un contributo causale, assicurando all’agente una certa sicurezza ovvero garantendo, anche implicitamente, una collaborazione in caso di bisogno, in modo da consolidare la consapevolezza nel correo di poter contare su una propria attiva collaborazione (cfr. Sez. 6, n. 9986 del 20/5/1998, Costantino e altro, Rv. 211587 in cui la Corte ha ritenuto sussistente il dolo del concorso nel reato da parte del coniuge, per la collocazione dello stupefacente in piena vista nella stanza da letto, per il prelievo della droga da parte del coniuge e la consegna agli agenti operanti con occultamento sulla persona della maggior quantità possibile della sostanza per sottrarla al sequestro).
Per quanto concerne casi di detenzione di sostanza stupefacente in un’abitazione, è perciò di assoluta evidenza l’importanza della situazione fattuale della detenzione di droga – come già evidenziato nella ricordata sentenza n. 9986 del 1998- dovendosi comunque constatare un orientamento rigoroso quanto alla valutazione delle condotte della persona individuata quale “titolare” dell’abitazione (così Sez. 6, n. 44633 del 31/10/2013, Dioum e altri, Rv. 257810), ma anche spazi di verifica individualizzata del “comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato” eventualmente tenuto da coloro che coabitano con il titolare. E in tale ambito di verifica, condivisibilmente un rilievo pregnante viene attribuito alla riferibilità o meno anche a questi ultimi dei luoghi della casa in cui viene rinvenuto lo stupefacente.
Corte di Cassazione Penale Sez. 4 sentenza n. 8449 del 2022
