Il tentativo del reato di atti sessuali con minorenne
Dispositivo dell’art. 609 quater Codice Penale
Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza
Va ricordato che la Corte di legittimità ha chiarito che integra il tentativo del reato di cui all’art. 609 quater c.p. la puntuale precisa programmazione di un incontro, con esplicita richiesta di un contenuto sessuale di questo, realizzata attraverso un concreto appuntamento con la minore, connotandosi tale comportamento quale condotta idonea ed univoca diretta al compimento di atti sessuali con la minore (cfr Sez.3, n. 32926 del 11/04/2013, Rv.257273 – 01); e che configura tentativo di atti sessuali con minorenne la condotta dell’imputato, che avendo instaurato un intenso rapporto telefonico di natura esclusivamente sessuale con una minore degli anni quattordici, con richieste di invio di fotografie che la riproducessero nuda e proposte di incontri per consumare le pratiche sessuali oggetto delle conversazioni telefoniche, con la promessa di pagarle il prezzo del viaggio in treno per raggiungerlo (cfr Sez.3, n. 8691 del 29/09/2016, dep.22/02/2017, Rv.269194 – 01).
