La molestia sessuale
Il toccamento di una parte corporea diversa da quella considerata erogena può essere qualificato come molestia sessuale?
La molestia sessuale, che è attualmente una forma particolare di molestia già prevista come reato dall’art. 660 c.p., prescinde da contatti fisici a sfondo sessuale e si estrinseca o con petulanti corteggiamenti non graditi o con altrettante petulanti telefonate o con espressioni volgari nelle quali lo sfondo sessuale costituisce un motivo e non un momento della condotta.
In definitiva coincide con tutte quelle condotte, sessualmente connotate, diverse dall’abuso sessuale, che vanno oltre il semplice complimento o la mera proposta di instaurazione di un rapporto interpersonale.
Nel momento in cui dalle espressioni volgari a sfondo sessuale o dal corteggiamento invasivo ed insistito si passa a toccamenti non casuali suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale si è fuori della molestia e si realizza quanto meno il tentativo di atto sessuale. Quest’ultimo a sua volta si distingue dal reato consumato, che come sopra precisato può prescindere dalla congiunzione carnale e può estrinsecarsi anche mediante un atto libidinoso, allorchè la condotta, pure in mancanza di atti di contatto fisico tra imputato e persona offesa, denoti il requisito soggettivo di raggiungere l’appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo dell’idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima (Cass. sez. 3, 24 aprile 2001, Schiraldi), il che si può verificare sia quando il contatto fisico sia impedito dalla reazione della vittima sia quando esso non abbia raggiunto una zona erogena o comunque ritenuta tale dall’agente per la pronta reazione della vittima o per altra causa.
Corte di Cassazione penale sez. III, 06/06/2008, n. 27762
