Curva di Widmark
La curva di Widmark è un modello matematico che descrive l’andamento del tasso alcolemico nel sangue a seguito dell’assunzione di alcol. La curva di Widmark ha un andamento prima crescente e in tal caso il tasso alcolemico aumenta e poi una volta raggiunto il picco, assume un andamento decrescente e in tal caso il tasso alcolemico diminuisce.
In merito, va osservato, nel solco del consolidato orientamento di legittimità, che l’incidenza della cd. curva alcolimetrica – prescindendo dalla valutazione dei suoi fondamenti scientifici – non può essere predicata in astratto, perché va concretamente dimostrato che, per aver assunto la sostanza alcolica in assoluta prossimità al momento dell’accertamento o per altra ragione, il tasso esibito dalla misurazione strumentale eseguita a distanza di tempo non rappresenta la condizione organica del momento in cui si era ancora alla guida (cfr. ex multis Sez. 4, n. 40722 del 9/9/2015, Rv. 264716; Sez. 4, n. 50973 del 05/07/2017, Rv. 271532 -01).
Pacifico è, del resto, che, in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull’imputato l’onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell’accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato; a tale riguardo non è sufficiente il solo lasso temporale intercorrente tra l’ultimo atto di guida e il momento dell’accertamento” (Sez. 7, n. 45385 del 21/11/2024; Sez. 4, n. 40722 del 9/9/2015, Rv. 264716; Sez. 4, n. 24206 del 4/3/2015, Rv. 263725; cfr., anche Sez. 4, n. 47298 del 11/11/2014, Rv. 261573 – 01, citata dal ricorrente e solo apparentemente contraria, poiché relativa ad un accertamento eseguito dopo alcune ore).
In primis, occorre evidenziare che il consenso al prelievo ematico non è necessario, costituendo principio consolidato nella più recente giurisprudenza della Corte di legittimità che la mancanza di consenso dell’imputato al prelievo del campione ematico per l’accertamento del reato di guida in stato d’ebbrezza non costituisce una causa di inutilizzabilità patologica degli esami compiuti presso una struttura ospedaliera, posto che la specifica disciplina dettata dall’art. 186 del nuovo codice della strada – nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall’art. 13, comma secondo Cost. – non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 1522 del 10/12/2013 dep. 2014, Lo Faro, Rv. 258490; Sez. 4, n. 54977 del 17/10/2017, Zago, Rv. 271665; Sez. 4, n. 2343 del 29/11/2017 dep. 2018, Morrone, Rv. 272334).
Corte di Cassazione, Sez. IV, sentenza 4 luglio 2025, n. 24618
