La gelosia quale aggravante dei motivi abietti o futili
Vanno richiamati, preliminarmente, il principio per il quale la futilità del motivo sussiste quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale, con una sproporzione della condotta rispetto alla determinazione criminosa tale da giustificare un giudizio di maggiore riprovevolezza dell’azione e di una più accentuata pericolosità dell’agente, da accertare con metodo bifasico, richiedendo la duplice verifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato, e di quello soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato (Sez. 1, n. 45290 del 01/10/2024, S., Rv. 287333-01), e quello per il quale il carattere abietto dello stesso va individuato nel movente spregevole, ignobile e rivelatore di un tale grado di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità (Sez. 1, n. 44186 del 11/05/2023, R., Rv. 285405-01).
Più specificamente, deve ritenersi sussistente l’aggravante dei motivi abietti o futili, caratterizzata dalla sproporzione tra movente e delitto, nel caso in cui «la gelosia si manifesti nell’autore quale ingiustificata espressione di possesso e intento punitivo avverso la libertà di autodeterminazione della persona con la quale ha intrattenuto una relazione sentimentale» (Sez. 1, n. 5514 del 19/10/2023, dep. 2024, M., Rv. 285721 – 01); quando «la gelosia assume caratteristiche morbose e di ingiustificata espressione di supremazia e possesso» (Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, Moccia, Rv. 284545 – 02); quando “sia connotata non solo dall’abnormità dello stimolo possessivo verso la vittima od un terzo che appaia ad essa legata, ma anche nei casi in cui sia espressione di spirito punitivo, innescato da reazioni emotive aberranti a comportamenti della vittima percepiti dall’agente come atti di insubordinazione (Sez. 1, n. 49673 del 01/10/2019, P., Rv. 278082 – 02)”.
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 871 del 2026
