Accesso ai programmi di giustizia riparativa
Ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa. Regime di impugnabilità
Il tema della impugnabilità dell’ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, ha determinato un contrasto giurisprudenziale che è stato recentemente risolto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026.
Questa sentenza ha stabilito che «Il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al centro per la giustizia riparativa per l’avvio di un programma di giustizia riparativa è impugnabile con l’appello o con il ricorso per Cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime di procedibilità del reato».
Le Sezioni Unite hanno dato atto che l’inserimento della giustizia riparativa nel sistema della giustizia penale ha determinato l’ampliamento delle risposte dell’ordinamento alla commissione di un reato, attraverso la previsione di un percorso parallelo e autonomo rispetto al processo penale, fondato sul consenso delle parti e sulla mediazione imparziale. Hanno, tuttavia, chiarito, sulla base della lettura congiunta delle disposizioni di cui agli artt. 44, commi 2 e 3, d.lgs. n. 150/2022 e 129 bis cod. proc. pen. che, una volta iniziato il procedimento penale e fino all’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, l’accesso ai programmi di giustizia riparativa non è consentito senza l’intervento dell’autorità giudiziaria. Se per accertare la sussistenza di un fatto di rilievo penale o profili di responsabilità sia stato avviato un procedimento penale, agli interessati è inibito l’autonomo accesso alla giustizia riparativa e in tale evenienza occorre l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria cui, ai sensi dell’articolo 129 bis cod. proc. pen., è rimesso il compito di valutare, in positivo, l’utilità del programma alla risoluzione delle questioni derivanti dai fatti reato e, in negativo, l’assenza di pericolo concreto per gli interessi o per l’acquisizione della prova derivante dallo svolgimento del programma medesimo.
La Corte, nel supremo Consesso, ha, indi, affermato che l’attività di verifica dell’esistenza dei presupposti per concedere l’autorizzazione (come disciplinata dall’art. 129 bis cod. proc. pen.) e l’attività di valutazione dell’effetto giuridico che lo svolgimento del programma può avere nel procedimento penale (come disciplinato dall’articolo 58 d.lgs. n. 150/2022 sull’esecuzione della pena) hanno natura giurisdizionale. La decisione, infatti, viene assunta con ordinanza, ovvero con provvedimento motivato, in ogni stato e grado del processo, previa instaurazione del contraddittorio (ovvero sentite le parti, i difensori nominati, e – se ritenuto necessario – la vittima) in relazione alla verifica delle condizioni di ammissibilità previste dal terzo comma dell’art. 129 bis cod. proc. pen.; inoltre, gli eventuali effetti favorevoli discendenti dalla partecipazione al programma concluso con un esito riparativo sono destinati ad operare all’interno del processo/procedimento penale, potendo comportare: nei reati procedibili a querela rimettibile, l’estinzione del reato per remissione tacita della querela ex art. 152, comma 3, n. 2, cod. pen; in relazione agli altri reati, una mitigazione del trattamento sanzionatorio ex art. 58 d.lgs. n. 150/2022, a norma del quale l’autorità giudiziaria, per le determinazioni di competenza, valuta lo svolgimento del programma e, anche ai fini di cui all’art. 133 cod. pen., l’eventuale esito riparativo, senza che, tuttavia la mancata effettuazione del programma, l’interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo possano produrre effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell’offesa.
Lo stesso giudice delle leggi, con la sentenza n. 128 del 2025, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 420 quater, comma 4, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo da parte dell’imputato contenga l’avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, ha affermato che la giustizia riparativa ha natura extraprocessuale e si configura come post factum destinato a svilupparsi fuori dal processo penale. La Corte costituzionale, dunque, ha affermato che è il programma di giustizia riparativa a non avere carattere giurisdizionale, ma non così la decisione dell’autorità giudiziaria che autorizza o meno le parti del procedimento ad accedervi.
Corollario del carattere giurisdizionale della decisione sul rinvio al Centro per la giustizia riparativa è la sua impugnabilità nel caso in cui assuma contenuto negativo. Al diritto di accedere ai programmi di giustizia riparativa (assicurato a chiunque abbia interesse ex art 43, comma 3, d.lgs. n. 150/2022) deve corrispondere, infatti, la garanzia di un ricorso effettivo col quale possa essere fatta valere l’eventuale violazione di quel diritto. È per questo che, secondo le Sezioni Unite, il diritto a ricorrere contro il provvedimento che respinge l’istanza di ammissione, non può essere limitato a particolari categorie di reati: qualunque sia il regime di procedibilità, infatti, lo svolgimento del programma, tanto più se concluso con esito riparativo, produce effetti giuridicamente rilevanti sul processo penale che si traducono o nell’estinzione del reato o comunque in una più favorevole determinazione del trattamento sanzionatorio eventualmente applicabile.
Le Sezioni Unite, infine,– in coerenza a quanto già affermato a proposito del rimedio impugnatorio avverso l’ordinanza dibattimentale di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (Sez. Un. n. 33216 del 31/03/2016, Rv. 267237-01) – hanno stabilito che lo strumento idoneo a tutelare il diritto di accedere ai programmi di giustizia riparativa sia l’impugnazione dell’ordinanza reiettiva che deve essere proposta con l’impugnazione della sentenza che definisce il grado del giudizio di merito ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen. Ha precisato, inoltre, che detta impugnazione, come previsto dall’art. 568 cod. proc. pen., debba essere sorretta da un interesse concreto e attuale alla rimozione della situazione di svantaggio processuale derivante dalla decisione giudiziale.
Corte di Cassazione Penale Sez. 4 sentenza n. 8166 del 2026
