Bancarotta fraudolenta documentale “generale” e “specifica”
L’art. 216, comma 1, n. 2, r.d. 267/1942, punisce due ipotesi alternative, denominate di bancarotta fraudolenta documentale “generale” e “specifica“.
La prima consiste nella fraudolenta tenuta delle scritture contabili (in ragione di annotazioni false o parzialmente omesse: Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321-01), con modalità tali da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari dell’impresa: presuppone, dunque, un accertamento sulle scritture contabili rinvenute e richiede il dolo generico (tra le tante, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650-01; Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904-01).
La seconda è insita nell’occultamento, omessa tenuta o distruzione delle scritture contabili, presuppone la loro fisica inesistenza, «in tutto o in parte» (come prevede la norma in esame: così Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Rv. 284677- 02, in motivazione), ed è assistita da dolo specifico di recare danno ai creditori o procurare, a sé o altri, un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983-01; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179-01; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630-
01; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, De Mitri, Rv. 252992-01).
Come detto, l’omessa tenuta delle scritture contabili può essere parziale e può essere integrata anche da libri “lasciati in bianco“: fatto che si differenzia da quello, caratterizzato invece da dolo generico, dell’omessa annotazione di dati veri allorché l’omissione consista non nella totale mancanza di annotazioni, ma nell’omessa indicazione di specifiche operazioni (Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175-01).
In breve, solo la materiale tenuta delle scritture con modalità “ingannatorie” (mediante l’annotazione di dati falsi o l’omessa annotazione di dati veri, in modo da rendere impossibile la ricostruzione degli affari e del patrimonio della fallita) integra la bancarotta fraudolenta documentale “generale” e, sotto il profilo soggettivo, implica il dolo generico: laddove la carenza, anche parziale, delle scritture o la loro formale esistenza, con totale assenza di annotazioni, configura bancarotta fraudolenta documentale “specifica“, richiedendo il fine di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o altri un ingiusto profitto (si vedano, oltre le già citate, Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304-01, in motivazione; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630-01).
Siccome non è possibile che i libri contabili non esistano e, al contempo, siano tenuti in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari (condotta che, si ripete, presuppone l’inattendibilità fraudolenta di scritture esistenti: ancora Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, P.m. in proc. Di Cosimo, Rv. 262915-01, in motivazione; Sez. 5, n. 4352 del 17/01/2023, non massimata), le due ipotesi sono alternative tra loro (Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650-01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-01).
Entrambe le fattispecie fraudolente, poi, si distinguono dalla bancarotta documentale semplice di cui all’art. 217, comma 2, r.d. 267/1942 (omessa tenuta, nei tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento, delle scritture contabili o loro tenuta in maniera irregolare o incompleta), che non richiede né che si impedisca la ricostruzione di affari o patrimonio del fallito ed il relativo dolo generico (Sez. 5, n. 27703 del 28/05/2024, Rv. 286641-01; Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280729-01; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630-01), né il dolo specifico – correlato alla mancanza della contabilità – di recare pregiudizio ad altri o perseguire un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Rv. 232816-01; Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri, Rv. 252992-01; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915-01), necessario a distinguere l’assenza di contabilità fraudolenta dall’ipotesi meno grave appena detta (Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175-01). In definitiva, per tale fattispecie è sufficiente che l’agente ometta, anche per mera negligenza, di tenere le scritture.
Il dolo della bancarotta fraudolenta documentale “specifica” non può che «trarsi da circostanze ed elementi esteriori, anche facendo ricorso a massime di esperienza».
Ad esempio, il mero «sottrarsi ad ogni contatto con il curatore, per evitare la consegna delle scritture contabili o ammetterne la mancata istituzione, e la condotta di occultamento, sottrazione e distruzione delle scritture, a fronte di passività elevate, come anche la condotta tesa a sottrarre alla massa fallimentare un immobile […] integrano la prova del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice» (Sez. 5, n. 47762 del 16/12/2022, non massinnata; così pure, analogamente, Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304-01, che, in motivazione, ha valorizzato all’uopo il «consapevole protrarsi del comportamento omissivo per numerosi anni» e «la non veritiera giustificazione della mancanza delle scritture», sempre nell’ambito di una ingentissima esposizione debitoria). Ed ancora, la cura e diligenza nella gestione contabile tenute nel periodo di formale amministrazione di una società da chi, poi, la diriga di fatto, a fronte della mancata consegna della pregressa al nuovo amministratore e ad altro commercialista, col chiaro intento di non consentire di redigere la contabilità successiva e occultare al nuovo amministratore le vicende gestionali collocate nel periodo in cui v’è stata l’amministrazione di fatto, sono stati ritenuti ulteriori indici sintomatici del dolo specifico (Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179-01).
Si tratta, evidentemente, di una valutazione fattuale di cui, tuttavia, deve essere dato chiaro conto nella motivazione.
Corte di Cassazione Penale Sez. 5 sentenza n. 8113 del 2026
