Il movente
Il ruolo del movente nel sistema legale di valutazione della prova
Quanto alla valenza del movente secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova, la causale in tanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilità, in quanto essi, all’esito dell’apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione. Ne consegue che il movente non può costituire elemento che consenta di superare le discrasie di un quadro probatorio ritenuto, con motivazione immune da censure, di per sè non convincente (Sez. 1, n. 813 del 19/10/2016, Rv. 269287).
La giurisprudenza di legittimità, come si ricordava sopra, diffida del movente, che ritiene “conservi di per sè un margine di ambiguità” (pronuncia Andreotti, in massima), e che “in tanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza probatoria degli elementi positivi di prova della responsabilità, dal quale poter inferire logicamente, sulla base di regole di esperienza consolidate e affidabili, l’esistenza del fatto incerto (cioè la possibilità di ascrivere il crimine al mandante), in quanto, all’esito dell’apprezzamento analitico di ciascuno di essi e nel quadro di una valutazione globale di insieme, gli indizi, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, si presentino chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione;” (pronuncia Andreotti, ibidem).
Infatti, la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il movente permette di supplire alle carenze probatorie (Sez. 1, n. 6024 del 28/03/1995, Vella, Rv. 201431 – 01: In tema di valutazioni probatorie, la causale, o movente, – in quanto elemento orientativo della ricerca della prova – costituisce valido elemento sussidiario in presenza di una situazione di incertezza probatoria; ne consegue che l’individuazione della causale stessa non è indispensabile quando sia stata raggiunta la prova certa della responsabilità dell’imputato) è stata superata dal successivo intervento delle Sezioni Unite, che hanno fissato il principio già sopra ricordato, secondo cui “in tema di prova del mandato a commettere omicidio, la “causale”, pur potendo costituire elemento di conferma del coinvolgimento nel delitto del soggetto interessato all’eliminazione fisica della vittima allorché converge, per la sua specificità ed esclusività, in una direzione univoca, tuttavia, poiché conserva di per sè un margine di ambiguità, in tanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza probatoria degli elementi positivi di prova della responsabilità, dal quale poter inferire logicamente, sulla base di regole di esperienza consolidate e affidabili, l’esistenza del fatto incerto (cioè la possibilità di ascrivere il crimine al mandante), in quanto, all’esito dell’apprezzamento analitico di ciascuno di essi e nel quadro di una valutazione globale di insieme, gli indizi, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, si presentino chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione” (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, P.G., Andreotti e altro).
Il principio di diritto della pronuncia Andreotti è stato seguito poi da tutta la giurisprudenza successiva (v., per tutte, nella giurisprudenza di questa sezione, Sez. 1, n. 813 del 19/10/2016, dep. 2017, P.G. in proc. Un, Rv. 269287 – 01; Sez. 1, n. 17548 del 20/04/2012, Sorrentino, Rv. 252889 – 01; Sez. 1, n. 14182 del 30/03/2010, P.G. in proc. Piromalli, Rv. 246752 – 01), tanto da poter essere considerato ormai regola consolidata di valutazione della prova. In definitiva, deve ri-affermarsi, in linea con la tradizionale lezione ermeneutica di legittimità, che la tenuta logica di una decisione non dipende dalla capacità di inserire gli elementi di prova in una narrazione suggestiva e credibile, ma scaturisce dalla corretta applicazione dei criteri legali di valutazione della prova, sicché, soltanto attribuendo ai dati probatori emersi dal processo il ruolo funzionale che a ciascuno di essi è assegnato nel sistema processuale, è possibile verificare se dei criteri legali di valutazione della prova sia stata fatta, nel caso concreto, esatta applicazione.
Corte di Cassazione Sez. Prima Penale sentenza n. 12217 del 2025
