Traffico di sostanze stupefacenti accertato esclusivamente mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali
In tema di traffico di sostanze stupefacenti, accertato esclusivamente mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali (c.d. droga parlata), la Corte di legittimità ha già chiarito che il giudice può comunque ritenere la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità allorché, sulla base del complessivo compendio probatorio, emerga che tale traffico ha raggiunto la “soglia minima“, ravvisabile quando la quantità risulti pari a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore – soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, pur dovendo tale valutazione e sere compiuta con particolare attenzione e rigore (Sez. 4, n. 21377 del 09/07/2020, Alicandi , Rv. 279512 -01; Sez. 2, n 44220 del 18/10/2013, Lizzio, Rv. 257666 – 01).
Orbene la valutazione è stata ancorata a un dato avente valore dirimente, tenuto conto del peso complessivo della droga trattata, tale da fondare la maggiore pericolosità della condotta al di là di ogni ragionevole dubbio. Ciò riporta la fattispecie a pieno titolo nell’alveo della maggiore offensività ritenuta dai giudici del merito, secondo i parametri fissati dallo stesso diritto vivente (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 – 01, in cui si è affermato che, per l’individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell’ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi e, in applicazione dei predetti criteri, altresì precisato che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l’aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore – soglia di 500 milligrammi).
Corte di Cassazione Penale Sez. 4 sentenza n. 11620 del 2025
