Droga parlata
La nozione di “droga parlata” ricorre quando la dichiarazione di responsabilità si fonda sul contenuto delle conversazioni intercettate, dalle quali si evince l’intervenuto accordo in relazione alla cessione di sostanza stupefacente, desumendone la quantità e la qualità da elementi indiretti, quali il prezzo convenuto e la tipologia di sostanza sequestrata in altri casi, comunque, inseriti all’interno di quel contesto criminale e che ha visto protagonisti gli stessi fornitori, sempre riferibile alla Tabella I del D.P.R. n. 309 del 1990.
Dunque, una volta accertato che è stato raggiunto l’accordo tra l’acquirente e il venditore sulla quantità, sulla qualità e sul prezzo della sostanza si possono ritenere consumati i reati di cui all’art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990, a nulla rilevando il mancato sequestro della sostanza stupefacente compravenduta, in considerazione della assoluta concludenza dei dialoghi intercettati. Peraltro, l’interpretazione del linguaggio utilizzato dai soggetti intercettati e la lettura del dato captativo costituiscono questioni di fatto, che sono rimesse alla valutazione del giudice di merito e che si sottraggono al sindacato di legittimità, tranne che per manifesta irragionevolezza o illogicità, situazione che non si riscontra nel caso di specie (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv.263715 – 01).
Del resto, tali decisioni sono coerenti con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell’imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, De Simone, Rv. 279251 – 01; Sez. 6, n. 27434 del 14/2/2017, Albano, Rv. 270299 – 01; Sez. 3, n. 11655 del 11/02/2015, Nava ed altri, Rv. 262981 – 01). Si osserva, in proposito, che il richiamo all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e non al comma successivo, rende chiaro che non è necessaria l’acquisizione di riscontri estrinseci, essendo sufficiente che il giudice con motivazione convincente escluda ipotesi alternative degne di una qualche plausibilità. Invero, le intercettazioni telefoniche e, ancor più, quelle cosiddette “ambientali” sono prove dotate di intrinseca e sufficiente attendibilità, in quanto gli interlocutori non sono consapevoli di essere intercettati e, dunque, in modo spontaneo e diretto forniscono elementi concreti del loro coinvolgimento in fatti illeciti (Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Tramentozzi, Rv. 284984 – 01, in motivazione).
Corte di Cassazione Penale Sez. 4 sentenza n. 12246 del 2026
