Revoca di una misura alternativa
Dispositivo dell’art. 47 Legge sull’ordinamento penitenziario
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Nel corso dell’affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell’ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10.
Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.
Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.
L’affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.
L’esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue. A tali fini è valutato anche lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa e l’eventuale esito riparativo. Il tribunale di sorveglianza, qualora l’interessato si trovi in disagiate condizioni economiche e patrimoniali, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa ovvero la pena sostitutiva nella quale sia stata convertita la pena pecuniaria non eseguita
Ai sensi dell’art. 47, comma 11, Ord. pen. l’affidamento in prova è revocato qualora il beneficiario della misura tenga un comportamento, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, incompatibile con la prosecuzione della prova.
Con sentenza additiva n. 343 del 1987 la Corte costituzionale ha rimesso alla valutazione discrezionale del Tribunale di sorveglianza la determinazione, dopo la revoca, del periodo della residua pena detentiva da espiare, tenendo conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento soggettivo e oggettivo durante il corso dell’esperimento.
In ossequio all’indicazione giurisprudenziale, secondo cui «Ai fini della revoca di una misura alternativa per condotte di rilievo penale tenute dal condannato nel corso dell’esecuzione della pena, la valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine alla loro rilevanza si fonda su un apprezzamento autonomo rispetto a quello svolto dal giudice della cognizione nel procedimento relativo alle medesime condotte, con l’unico limite dell’accertamento dell’insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell’istante» (Sez. 1, n. 18351 del 29/02/2024, Greco, Rv. 286262 – 01; conformi, tra le altre, Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153 – 01; Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi, Rv. 256066 – 01).
Mentre i poteri della Corte di cassazione, cui è demandato il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, rimangono eslcusi da una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (cfr., in parte motiva, Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651 – 01).
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 33203 del 2026
