Detenzione delle monete false
Dispositivo dell’art. 455 Codice Penale
Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.
L’art. 455 c.p.p. è reato a fattispecie alternative o, più propriamente, in rapporto di progressione nell’offesa del bene giuridico tutelato, giacché la spendita o la messa in circolazione del danaro falso inevitabilmente assorbe le condotte precedentemente elencate dalla norma incriminatrice e accomunate dal fine di realizzare quelle menzionate. Non è dubbio, quindi, che con riguardo alla prima fattispecie il delitto in questione si atteggia a reato di pericolo, mentre la seconda fattispecie configura un reato di danno, in quanto la sola potenziale lesione della fede pubblica insita nel primo caso si concretizza invece nel secondo attraverso la messa in circolazione del danaro falso. Ciò premesso corrisponde ad una scelta del legislatore quella di incriminare ogni singolo autonomo atto di spendita delle banconote contraffatte, indipendentemente dal fatto che le stesse siano state originariamente acquisite unitariamente dall’agente. Scelta che si giustifica proprio in ragione della natura che il reato assume nel caso della spendita o della messa in circolazione del danaro falso e della reiterata ed autonoma lesione del bene giuridico tutelato che consegue alla realizzazione di ogni singola condotta tipica (Sez. 5, Sentenza n. 43840 del 13/10/2022, Capucci, Rv. 283806 – 01).
Come è noto per la configurabilità del reato di detenzione, al fine di metterle in circolazione, di banconote contraffatte, di cui all’art. 455 c.p., è necessario il dolo specifico – sub specie di intenzione del soggetto agente di mettere in circolazione le banconote contraffatte, ricevute in malafede – che può essere liberamente, purché logicamente, desunto da qualsiasi elemento sintomatico; a tal fine è, pertanto rilevante il difetto di una qualsiasi indicazione, da parte dell’imputato, in ordine alla provenienza delle dette banconote nonché di un qualunque diverso lecito fine della detenzione, trattandosi di elementi sintomatici e convergenti, e pertanto valutabili, in concorso di altri elementi, nel riconoscimento del dolo (Sez. 5, 12/07/2011, n. 32914, Rv. 250946).
Consistendo, pertanto, l’elemento psicologico del reato in questione nella finalità di mettere in circolazione la falsa moneta, ricevuta in mala fede, a tanto consegue che, da un lato, non può ravvisarsi “dolus in re ipsa“, dall’altro, esso può essere desunto solo da elementi sintomatici, gravi e convergenti, idonei a rappresentare, in modo inequivoco, l’intenzione di mettere in circolazione la banconota, quali ad esempio il numero ed il valore delle false monete detenute o il tempo intercorso tra la ricezione e la spendita delle stesse (Sez. 5, 1.10.1999, n. 14659, Rv. 215187; Sez. 5, Sentenza n. 5617 del 14/04/2000, Rv. 216305 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 32914 del 12/07/2011, Rv. 250946 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 10539 del 31/10/2014, 2015, Rv. 262684 – 01).
Corte di Cassazione Penale Sez. 5 sentenza n. 30770 del 2026
