Diritti sulla casa familiare
Dispositivo dell’art. 540 Codice Civile
Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
Si impone tuttavia una precisazione. Il nuovo corso di giurisprudenza sull’art. 540 c.c., inaugurato da Cass. n. 22566 del 2023, comporta come logica conseguenza che l’acquisto dei diritti sulla casa familiare, tradizionalmente configurati come legati ex lege (Cass., S.U., n. n. 4847 del 2013), potrebbe presentarsi anche disgiunto da un preesistente possesso della casa familiare da parte del coniuge superstite insieme al coniuge defunto, che è invece l’ipotesi considerata dalla giurisprudenza richiamata nel ricorso per escludere l’applicabilità dell’art. 485 c.c. Secondo tale giurisprudenza il fatto della “permanenza” nell’abitazione familiare da parte del coniuge superstite costituisce legittimo esercizio del diritto d’abitazione, acquisito in forza di legge al momento dell’apertura della successione; conseguentemente è stata disattesa, con riferimento alla relazione materiale fra il coniuge e la casa familiare, proseguita dopo l’apertura della successione, la difforme e incompatibile qualifica in termini di possesso di beni ereditari da parte di un chiamato all’eredità, rilevante ai sensi dell’art. 485 c.c. (Cass. n. 23406/2015; Cass. n. 1588/2016; Cass. n. 5564/2021; Cass. n. 1551/2026).
Va da sé che la giurisprudenza ora in esame, la quale si riferisce al fatto della “permanenza” nell’abitazione familiare da parte del coniuge superstite, chiamato ex lege alla successione, non è sic et simpliciter riferibile al caso in cui non si discute della “permanenza”, ma di una relazione materiale con l’alloggio instaurato dal coniuge dopo l’apertura della successione. Si pone allora il diverso problema di stabilire quali siano gli oneri imposti al coniuge, il quale voglia scindere, sul campo possessorio, la propria qualità di chiamato ex lege all’eredità da quella di legatario dei diritti riconosciuti dall’art. 540, comma 2, c.c. In linea generale occorre ricordare che mentre il chiamato si può immettere da sé nel possesso dei beni ereditari, il legatario è tenuto a fare la richiesta di possesso all’onerato, anche se vi sia stata espressa dispensa da parte del testatore (art. 649 c.c.).
Non si dubita che l’onerato sia sempre l’erede, perché il chiamato non può provvedervi senza perdere tale sua qualità, in quanto compie un atto di disposizione dell’eredità. I legatari, non potendo richiedere il possesso della cosa legata al chiamato, lo possono invece ottenere dal curatore dell’eredità giacente.
La regola che il legatario dipende dall’erede per conseguire il possesso del bene legato (Cass. n. 7068/2009; Cass. n. 5049/1978) vale anche quando il legato è disposto in favore di uno degli eredi: il prelegatario non acquista il possesso esclusivo del bene assegnatogli sino a quando non gli venga consegnato da tutti gli altri coeredi (Cass. n. 17152/2012). In dottrina si sostiene che se il legatario, nonostante quanto è disposto dall’art. 649 c.c., si immette arbitrariamente da sé nel possesso della cosa legata, l’onerato è considerato senz’altro come spogliato di fatto e può chiedere la restituzione della cosa, o più in generale, la reintegrazione nel possesso, con l’azione di spoglio o, quando sia il caso, con l’azione di manutenzione, e può domandare il risarcimento di tutti i danni in conseguenza del fatto del legatario.
È opinione diffusa nella stessa dottrina, recepita alla giurisprudenza della Corte, che la disposizione dell’art. 649, comma 3, c.c. sull’onere del legatario di richiedere all’erede il possesso della cosa legata, non è applicabile quando il legatario ne sia già in possesso (Cass. n. 3595/1957; Cass. n. 1799/1968). Tale esenzione stata estesa anche al legato in esame, ma pur sempre con riferimento al coniuge il quale sia già nel possesso della casa familiare (Cass. n. n. 1551/2026).
Corte di Cassazione Civile Sez. 2 sentenza n. 18000 del 2026
