I diritti di abitazione e di uso spettano al coniuge separato senza addebito
I diritti di abitazione e di uso, riconosciuti al coniuge superstite, spettano anche al coniuge separato senza addebito?
Investita della questione se i diritti di abitazione e di uso sulla casa familiare, riconosciuti al coniuge superstite dal secondo comma dell’art. 540 c.c., spettino anche al coniuge separato senza addebito, la Suprema corte, con Cass. n. 13407/2014, ha detto di no, in base all’assunto che la separazione personale implica necessariamente il venir meno dei presupposti per la nascita dei diritti di abitazione e di uso, non essendo più possibile individuare una “casa adibita a residenza familiare”. La soluzione, ripresa da Cass. n. 15277/2019, è stata assai criticata in dottrina, che ne ha posto in luce la contrarietà rispetto all’art. 548 c.c., che riconosce al coniuge separato senza addebito gli stessi diritti successori del coniuge non separato. La Suprema corte, investita nuovamente della questione nel 2023, ha recepito queste critiche ed è giunta a una soluzione diametralmente opposta, prestando adesione alla tesi più liberale, secondo la quale la destinazione della casa a residenza familiare non implica necessariamente la perdurante convivenza dei coniugi, e pertanto non viene meno per il solo fatto della separazione legale.
Il principio è stato formulato nei seguenti termini:
«I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare» (Cass. n. 22566/2023).
Corte di Cassazione Civile Sez. 2 sentenza n. 18000 del 2026
