Diritto di difesa e patrocinio a spese dello Stato
Dispositivo dell’art. 24 Costituzione
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
L’art. 24, terzo comma, Cost. mira, infatti, a garantire a coloro che non sono in grado di sopportare il costo di un processo l’effettività del diritto ad agire e a difendersi in giudizio (diritto inviolabile, secondo il secondo comma del medesimo art. 24 Cost.), richiamando il compito assegnato alla Repubblica dall’art. 3, secondo comma, Cost. affinché siano predisposti i mezzi necessari per garantire ai non abbienti le giuste chances di successo nelle controversie giudiziarie, rimediando alle asimmetrie derivanti dagli ostacoli di ordine economico che impediscono di fatto di compensare il difensore e, nel caso i suoi ausiliari (cfr. Corte Cost., sent, n. 10 del 2022).
Il patrocinio a spese dello Stato è, dunque, un istituto a garanzia dell’effettività del diritto inviolabile di difesa e non di altre successive conseguenze del processo penale (tra cui l’assoggettamento alle sanzioni irrogate, anch’esso funzionale alla finalità rieducativa, in particolare secondo l’articolato meccanismo diretto a contenere il rischio di recidivanza degli autori di delitti di violenza domestica e di genere). Opinando altrimenti, si dovrebbe presupporre un ausilio istituzionale anche per il pagamento delle sanzioni pecuniarie (per il quale la adeguatezza e la proporzionalità della pena sono presidiate da tutt’altra architettura codicistica) o per il risarcimento ex art. 185, secondo comma, cod. pen. o la rifusione delle spese legali sostenute dalle parti civili.
La denunciata disparità di trattamento può essere rilevata solo a seguito di confronto con tertia comparationis omogenei ovvero in esito alla constatazione di una contraddizione intrinseca della norma censurata (Corte cost., sent. n. 236 del 2008).
Corte di Cassazione Penale Sez. 2 sentenza n. 22927 del 2026
