Intimidazione subita dal teste
In che modo devono essere individuati i concreti elementi da cui desumere che il teste abbua subito pressioni per deporre il falso (violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro)?
Giova premettere che la Suprema Corte di legittimità ha affermato che il procedimento incidentale diretto ad accertare gli elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro al fine di non deporre o di deporre il falso, se anche non richiede una prova certa, deve fondarsi su elementi sintomatici e rivelatori dell’intimidazione subita dal teste, connotati da precisione e persuasività, non potendo ritenersi sufficienti i meri sospetti o soltanto il timore soggettivo del teste di poter essere minacciato (Sez. 1 n. 39850 del 01/03/2012, Alampi, Rv. 253951 – 01). Si è tuttavia chiarito che ai fini dell’acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste, ai sensi dell’art. 500, comma 4, cod. proc. pen., gli “elementi concreti“, sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto ad intimidazione affinché non deponga ovvero deponga il falso, non devono necessariamente consistere in fatti che positivamente dimostrino – con un livello di certezza necessario per una pronuncia di condanna – l’esistenza di specifici atti di violenza o minaccia indirizzati verso il medesimo, potendo, invece, essere desunti da circostanze sintomatiche dell’intimidazione, emerse anche nello stesso dibattimento, secondo parametri correnti di ragionevolezza e persuasività, alla luce di una valutazione complessiva delle emergenze processuali (Sez. 2, n. 29393 del 22/04/2021, Antoniello, Rv. 281808 – 01).
La Corte di legittimità ha altresì rilevato che quali elementi sintomatici delle indebite pressioni esterne vi possono essere anche le modalità della deposizione e il contegno tenuto in dibattimento (Sez. 2, n. 41489 del 26/06/2018, Ierrera, Rv. 274261 – 01), nonché, nel caso di cd violenza domestica o di genere, anche il riavvicinamento o la riappacificazione tra vittima e persecutore (Sez. 5, n. 8895 del 18/01/2021, D., Rv. 280641 – 01).
Corte di Cassazione Penale Sez. 2 sentenza n. 2059 del 2026
