Abusi di carattere sessuale effettuati sui minori o da terzi o da soggetti in relazione personale col genitore oppure dall’altro genitore
Preliminarmente occorre premettere un brevissimo excursus del sistema di principi elaborato dalla Corte di legittimità, con particolare riguardo al tema degli abusi di carattere sessuale effettuati sui minori o da terzi o da soggetti in relazione personale col genitore oppure dall’altro genitore, e della possibile responsabilità del genitore materialmente estraneo agli illeciti.
In proposito si è fatto riferimento all’art. 147 c.c. che impone ad entrambi i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli e si è configurata per il genitore esercente la potestà sui figli minori una posizione di garanzia in ordine alla tutela dell’integrità psico – fisica dei medesimi.
Dai citati doveri, nella prospettiva penalistica, consegue la responsabilità a titolo di causalità omissiva di cui all’art. 40 cpv. c.p. degli atti di violenza sessuale compiuti da altri sui figli, in presenza di determinate condizioni, individuate nella:
a) conoscenza o conoscibilità dell’evento;
b) conoscenza o riconoscibilità dell’azione doverosa incombente sul “garante”;
c) possibilità oggettiva di impedire l’evento. Così: Sez. 3, Sentenza n. 19603 del 26/04/2017; Sez. 3, Sentenza n. 4730 del 30/01/2008.
In altre pronunzie – temporalmente intermedie tra le due suindicate – si è puntualizzato che la posizione di garanzia impone al genitore esercente la relativa potestà di intervenire per impedire che l’altro coniuge compia atti di violenza sessuale ai danni dei figli, quando ne sia venuto a conoscenza, provvedendo alla denuncia del coniuge abusante, sempre che non vi sia la possibilità di altri interventi idonei ad impedire l’evento. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1369 del 17/01/2012.
Con riguardo all’elemento soggettivo del reato si è precisato che la responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento può qualificarsi anche per il solo dolo eventuale, a condizione che sussista, e sia percepibile dal soggetto, la presenza di segnali perspicui e peculiari dell’evento illecito, caratterizzati da un elevato grado di anormalità. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28701 del 21/07/2010.
Corte di Cassazione, Sez. V penale, 17.02.2020, n. 6209