Accessibilità agli edifici privati aperti al pubblico

accessibilitàL’ accessibilità delle persone disabili con riguardo agli edifici privati aperti al pubblico con conseguente eliminazione delle barriere architettoniche è regolamentata in primo luogo da una normativa statale, la Legge 5 Febbraio 1992, n. 104.

In particolare, l’ art. 24 “Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche” della suindicata legge prevede al primo comma, che “Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l’accessibilità e la visibilità di cui alla Legge 9 Gennaio 1989, n. 13 e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 30 Marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni, al regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1978, n. 384, alla citata Legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 Giugno 1989, n. 236“.

Disposizioni significative sono altresì contenute in quest’ultimo decreto ministeriale, emanato in attuazione della Legge 9 Gennaio 1989 n. 13, “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, negli edifici privati”, e contenente le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’ accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche. E, precisamente:

  • all’ art. 1, che definisce il campo di applicazione, comprendendovi oltre agli edifici privati di nuova costruzione, anche gli edifici ristrutturati (pur se preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto) e gli spazi esterni di pertinenza;
  • all’art. 2, contenente le definizioni, per cui “ai fini del presente decreto per barriere architettoniche si intendono: gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti; la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
  • Inoltre, “per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia”.

Corte di Cassazione Sent. n. 18762 Anno 2016

2 thoughts on “Accessibilità agli edifici privati aperti al pubblico

  1. Gina Carnevale ha detto:

    Leggi, disposizioni, articoli, decreti vari, emessi nel corso degli anni, non sono serviti a far demolire le tante, troppe barriere architettoniche ancora presenti sul nostro territorio nazionale.
    Tali barriere relegano il disabile ai ” margini” della società.
    Strutture come: scuole, palazzi, uffici, chiese ecc., non sono state adeguate secondo la normativa che ne impone l’adeguamento e quindi, parlo per esperienza personale, non tutte le persone hanno libero accesso ai suddetti edifici pubblici.
    Ci sono le eccezioni, è sottointeso!

    1. Avv. Francesco Meatta ha detto:

      Un grande problema sociale, ma molto italiano.

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