La giurisprudenza di legittimità ha già affermato in numerose sentenze che il provvedimento di sospensione del processo e messa alla prova dell’imputato minorenne disposta senza che sul progetto di intervento elaborato dai servizi minorili sia stato consentito il contraddittorio tra le parti comporta una nullità di ordine generale sotto il profilo della violazione dei poteri del pubblico ministero di iniziativa nell’esercizio o, quantomeno nella prosecuzione dell’azione penale, atteso che l’esito favorevole della prova comporta l’ estinzione del reato e la necessità del contraddittorio è stata ribadita anche per la revoca dell’ammissione alla prova per trasgressione delle prescrizioni imposte.
L’art. 29. del D.P.R. 448 del 1988 (Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova) recita: “Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo, altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33“.
Nessun dubbio, quindi, può sussistere sul dettato normativa che inequivocabilmente stabilisce la necessità di fissazione dell’udienza per la verifica dell’esito della prova.
La previsione dell’udienza si spiega evidentemente con la necessità di assicurare il contraddittorio delle parti.
Si appalesa del tutto evidente, quindi, il contraddittorio se già ritenuto ineludibile per la sospensione del processo, deve a fortiori essere garantito per la fase valutativa finale e, cioè nel momento in cui occorre decidere, verificando l’esito della prova, l’effettiva sorte dell’azione penale.
Peraltro, occorre tenere conto anche dell’evoluzione giurisprudenziale finalizzata ad assicurare l’osservanza del principio del contraddittorio.
A tal riguardo si riporta la sentenza delle Sezioni Unite n. 12283 del 25/01/2005 Rv. 230529 che ha affrontato la questione concernente la possibilità per il giudice dell’udienza preliminare, investito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell’imputato, di emettere sentenza di non doversi procedere per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità senza la previa fissazione della udienza in camera di consiglio.
Nell’escludere tale eventualità, le Sezioni Unite hanno effettivamente fatto ricorso ad serie di argomentazioni. Si è, infatti, tra l’altro puntualizzato nell’occasione che (anche) la regola di cui all’art. 129 C.p.P. deve essere, di norma, veicolata nel rito tipico della fase o del grado in cui il processo si trova; che la sua operatività prioritaria ed immediata non può in ogni caso eludere il contraddittorio e che è la particolare forza propulsiva della richiesta di rinvio a giudizio a rendere incompatibile una pronuncia di non luogo a procedere adottata de plano.
La nullità derivante dalla violazione in esame è di ordine generale e a regime intermedio e la pronuncia “de plano”, di conseguenza, rende nulla la sentenza.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 7066 Anno 2013
Interessante tutto ciò!
Mi sembra, comunque, che l’impunità, nel nostro Paese, la fa da padrona; minori e non minori!