In tema favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione si afferma che il mero accompagnamento in auto (occasionale e a titolo di amicizia) della prostituta sul luogo in cui la stessa svolge l’attività di prostituzione integra il reato de quo. (Cass., Sez. III, 22 agosto 2016, n. 35193)
Il reato di favoreggiamento della prostituzione di cui all’art. 3 n. 8 e 4 n. 7 della Legge n. 75 del 1958 viene punito con la reclusione da due a sei anni chiunque esplichi un’attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinate alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l’azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni; chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione; chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.
L’accompagnamento in auto della prostituta sul luogo del meretricio configura il reato di favoreggiamento della prostituzione quando risulti funzionale all’agevolazione della prostituzione, sulla base di elementi sintomatici, quali, ad esempio, la non occasionalità o l’espletamento di attività ulteriori rispetto al suo accompagnamento (Cass., Sez. 3, n. 37299 del 16/07/2013 e Cass., Sez. III, 22 agosto 2016, n. 35193: nella specie, attraverso la continuità nell’attività di trasporto si è realizzata una condotta agevolatrice, idonea a facilitare le condizioni affinché l’altrui prostituzione avvenisse). In tal senso anche il mero accompagnamento occasionale della prostituta sul luogo del meretricio, esclusivamente a titolo di amicizia, senza svolgere altra attività fiancheggiatrice e dunque senza fornire alcun aiuto oggettivo all’esercizio del meretricio è irrilevante, giacché, in tema di moralità pubblica e buon costume, ai fini della configurabilità dei reato di favoreggiamento della prostituzione è irrilevante il movente dell’azione, in quanto è sufficiente ad integrare il reato qualsiasi condotta consapevole che si risolva in una concreta agevolazione dell’altrui meretricio (Cass., Sez. 3, n. 11575 del 04/02/2009).