Compensazione impropria
(Dispositivo dell’art. 1241 Codice Civile)
Quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.
In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) si distingue da quella propria, disciplinata dagli articoli 1241 e ss. c.c., poiché riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto, e si risolve in una verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti. E’ per questo che il giudice può procedere d’ufficio al relativo accertamento anche in grado di appello, senza che sia necessaria un’eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l’accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo.
Ebbene, senza dubbio, in ipotesi di compensazione “impropria” o “atecnica”, la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, accertamento cui il giudice puo’ procedere senza che sia necessaria l’eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale (cfr. Cass. 25.11.2002, n. 16561; Cass. sez. lav. 5.12.2008, n. 28855; Cass. 13.8.2015, n. 16800).
E nondimeno la Corte di legittimità ha avuto cura di puntualizzare che all’accertamento delle reciproche partite di dare e avere il giudice puo’ procedere d’ufficio, senza che sia necessaria l’eccezione di parte o la proposizione della domanda riconvenzionale, purche’ tale accertamento si fondi su circostanze tempestivamente dedotte in giudizio, in quanto diversamente si verificherebbe un – non consentito – ampliamento del “thema decidendum” (cfr. Cass. (ord.) 15.12.2020, n. 28469; Cass. sez. lav. 12.5.2006, n. 11030).
D’altra parte, e’ vero che le eccezioni in senso lato, e dunque la compensazione “impropria”, sono proponibili per la prima volta anche in grado di appello e sono in grado d’appello rilevabili d’ufficio.
E nondimeno lo sono a condizione che la dimostrazione dei relativi fatti emerga dal materiale probatorio raccolto nel rispetto delle preclusioni istruttorie (cfr. Cass. (ord.) 6.12.2018, n. 31638; cfr. in motivazione Cass. (ord.) 15.12.2020, n. 28469, ove in motivazione si legge testualmente: “ne’, del resto, puo’ rilevare il fatto che tale eccezione (ovvero l’eccezione di compensazione “impropria”) sia, come detto, rilevabile d’ufficio dal giudice. Le eccezioni di tale natura, in effetti, sono rilevabili, in via ufficiosa, (anche) dal giudice d’appello ma solo a condizione che la dimostrazione dei fatti sui quali sono fondate, sebbene non allegati in precedenza, emerga dal materiale probatorio raccolto nel giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni istruttorie (cfr. Cass. n. 31638 del 2018)”).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 33872 del 17/11/2022