Aggravante comune di commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza
Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali … l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.
La giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi in relazione all’aggravante comune di cui all’art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen., ha già affermato che ai fini della sua configurabilità, non è necessario che gli atti di violenza posti in essere alla presenza del minore rivestano il carattere dell’abitualità, essendo sufficiente che egli assista ad uno dei fatti che si inseriscono nella condotta costituente reato (Sez. 6, n. 8323 del 09/02/2021, G., Rv. 281051; Sez. 6, n. 2003 del 25/10/2018, dep. 2019, Z., Rv. 274924). Si è, infatti, distinto tra la struttura abituale della fattispecie incriminatrice e la struttura della circostanza aggravante per la cui sussistenza si è ritenuto sufficiente che anche una sola condotta sia stata commessa in presenza del minore. Tale principio è stato sostanzialmente ribadito anche in relazione all’aggravante ad effetto speciale prevista dall’art. 572, comma secondo, cod. pen. (Sez. 6, n. 21998 del 05/05/2023, G., Rv. 285118; Sez. 6, n. 19832 del 06/04/2022, S., Rv. 283162).
Una recente pronuncia, discostandosi da tale soluzione, ha, invece, affermato che, ai fini della configurabilità della fattispecie aggravata della c.d. “violenza assistita“, è necessario che il numero, la qualità e la ricorrenza degli 3 episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico (Sez. 6, n. 47121 del 05/10/2023, M., Rv. 285479). La Corte è pervenuta a tale soluzione sulla base di una interpretazione strutturale della fattispecie aggravata quale reato di pericolo astratto, in quanto fondata sull’elevata probabilità di produzione del danno in ragione della semplice realizzazione della condotta tipica, ovvero i maltrattamenti, alla presenza del minore (così discostandosi da altro indirizzo espresso da Sez. 6, n. 21087 del 10/05/2022, C., Rv. 283271 – 02 e da Sez. 6, n. 27901 del 22/09/2020, S., Rv. 279620 che ha, invece, ritenuto necessaria la verifica della concreta idoneità delle condotte ad incidere sull’equilibrio psicofisico del minore). In particolare, la Corte, affrontando il tema relativo alla soglia minima di condotte rilevante ai fini della configurabilità dei «maltrattamenti assistiti», ha ritenuto necessario, sul piano della offensività in concreto e, dunque, della “tipicità” della condotta, che il minore, qualunque ne sia l’età, abbia presenziato ad un numero di episodi che, per la loro gravità (non dovendo peraltro consistere nell’uso della violenza fisica) e per la loro ricorrenza nel tempo (abitualità), possano compromettere il sano sviluppo psico-fisico.
Corte di Cassazione Penale Sez. 6 sentenza n. 29475 del 2025
