L’annullamento della sentenza con rinvio prevede un nuovo giudizio di merito, rimesso al giudice di rinvio.
Ai sensi dell’art. 625, comma 1, C.p.P.: “In caso di annullamento con rinvio, la cancelleria della corte di cassazione trasmette senza ritardo gli atti del processo con la copia della sentenza al giudice che deve procedere al nuovo giudizio“
Nella sostanza, la sentenza annullata dalla Corte di Cassazione enuncia il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.
Ai sensi dell’art. 627, comma 2, C.p.P.: “Il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge“.
Il giudice di rinvio viene individuato secondo le disposizioni di cui all’art. 623 C.p.P.:
a) se è annullata un’ordinanza, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l’ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento;
b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall’articolo 604, commi 1, 4 e 5 bis, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado;
c) se è annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di appello ovvero di una corte di assise o di un tribunale in composizione collegiale, il giudizio è rinviato rispettivamente a un’altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini;
d) se è annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.
Ai sensi dell’art. 627, comma 3, C.p.P.: “Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa“.
Ed invero, come affermato dall’orientamento dominante nella giurisprudenza di
legittimità, ove l’annullamento di una sentenza sia avvenuto per vizio di motivazione, il giudice del rinvio, pur mantenendo piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, nonché il potere di desumere – anche sulla base di elementi probatori prima trascurati – il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, non può, comunque, fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di Cassazione, gravando, inoltre, su di lui l’obbligo di conformarsi all’interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questioni di diritto e di fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. V, n. 42814 del 19.6.2014; Cass., Sez. II, n. 27116 del 22.5.2014; Cass., Sez. II, n. 47060 del 25.9.2013). (Cass. n. 25221/2020).
