Secondo la giurisprudenza di legittimità l’imputato minorenne facendo richiesta al Giudice di applicazione della pena su richiesta della parti, rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa, o, in altri termini, non nega la sua responsabilità ed esonera l’accusa dall’onere della prova. Ne deriva che
La sentenza che accoglie la richiesta della applicazione della pena contiene, quindi, un accertamento ed un’affermazione impliciti della responsabilità dell’imputato, e pertanto l’accertamento della responsabilità non va espressamente motivato, così come l’affermazione di responsabilità non va espressamente dichiarata”.
Ne consegue che, la motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 comma secondo C.p.P. si esaurisce in una delibazione allo stesso tempo positiva e negativa.
Positiva a quanto all’accertamento: della sussistenza dell’accordo delle parti sull’applicazione di una determinata pena; della correttezza della qualificazione giuridica del fatto nonché della applicazione e della comparazione delle eventuali circostanze; della congruità della pena patteggiata, ai fini e nei limiti di cui all’art. 27, terzo comma, Cost.; della concedibilità della sospensione condizionale della pena, qualora l’efficacia della richiesta sia stata subordinata alla concessione del beneficio.
Le delibazioni positive debbono essere necessariamente sorrette dalla concisa esposizione dei relativi motivi di fatto e di diritto.
Negativa quanto alla esclusione della sussistenza di cause di non punibilità o di non procedibilità o di estinzione del reato.
Unico dovere indeclinabile del Giudice resta pertanto quello di esaminare, prima della verifica dell’osservanza dei limiti di legittimità della proposta di applicazione della pena concordata, gli atti del procedimento al fine di riscontrare l’eventuale esistenza di una qualsiasi causa di non punibilità, la cui operatività, giustificando il proscioglimento dell’imputato e creando un impedimento assoluto all’applicazione della sanzione, è necessariamente sottratta ai poteri dispositivi delle parti.
Tale operazione preliminare consiste in una ricognizione allo stato degli atti, che può condurre a una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 C.p.P. soltanto se
“le risultanze disponibili rendano palese l’obiettiva esistenza di una causa di non punibilità, indipendentemente dalla valutazione compiuta dalle parti e senza la necessità di alcun approfondimento probatorio e di ulteriori acquisizioni”.
Corte di Cassazione Penale Ordinanza Num. 22640 Anno 2016