Attenuante della collaborazione ex art. 73 D.p.r. n. 309 del 1990 – c.d. Testo Unico sulla Droga
L’attenuante della collaborazione prevista al comma 7° dell’art. 73 (D.p.r. n. 309 del 1990 – c.d. Testo Unico sulla Droga) prevede uno sconto di pena, che va dalla metà a due terzi, a favore dell’imputato nell’ambito del traffico di sostanze stupefacenti:
Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
Quando si è in presenza di traffici di modesta rilevanza, ai fini del riconoscimento dell’attenuante prevista dal settimo comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90 non è necessario che dalla collaborazione consegua la sottrazione al mercato di rilevanti risorse per la commissione dei delitti è pur vero che tale attenuante può essere riconosciuta solo quando l’imputato «abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze e la sua possibilità di collaborazione per evitare che l’attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze» (Cass., Sez. 4, n. 42463 del 14/06/2018; Cass., Sez. 6, n. 19082 del 16/03/2010).
Si deve ricordare, peraltro, che, per la prevalente giurisprudenza, il mero dato dell’offerta delle informazioni possedute, non è comunque sufficiente, ma occorre «che dette informazioni siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire» (Cass., Sez. 6, n. 35995 del 23/07/2015; Cass., Sez. 3, n. 23942 del 01/10/2014 dep. 2015). A tali considerazioni deve aggiungersi che la valutazione con la quale il giudice accerta l’utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall’imputato, non è suscettibile di censura in sede di legittimità, se supportata da motivazione logica ed esaustiva (Cass., Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021; Cass., Sez. 4, n. 7956 del 15/01/2015).
Corte di Cassazione Sez. 4 n. 45923 del 05/12/2022