Delitto di estorsione
Ai sensi dell’art. 629 C.p.:
“Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente“.
Differenze tra il delitto di estorsione e il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni
Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose (ex art. 392 C.p.) o usando violenza o minaccia alle persone (ex art. 393 C.p.).
All’uopo va richiamato il principio stabilito dalla Corte di cassazione e secondo cui è configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nei confronti del creditore che, a fronte di un’iniziale pattuizione usuraria, contraddistinta da prestiti successivi gravati da interessi parimenti illeciti, si rivolga al debitore con violenza o minaccia per ottenerne la restituzione, a meno che risulti inequivocabilmente accertato l’intervento, prima dell’esercizio della violenza o della minaccia, di una totale novazione del rapporto tra le parti, con sostituzione, rispetto al credito originario, della pretesa della sola somma capitale ovvero di altra somma gravata da interessi legittimi (Cass., Sez. 2, n. 26235 del 12/05/2017). Né rileva, quale elemento decisivo, l’avvenuto ricorso all’assistenza di studi legali per il recupero delle somme posto che, secondo l’insegnamento di questa Corte di cassazione che va anch’esso ribadito, integra il delitto di estorsione, in relazione all’ingiusto profitto derivante da una pretesa penalmente e civilisticamente illecita, la minaccia posta in essere per ottenere il pagamento di un credito di natura usuraria, quand’anche consistente nel prospettato ricorso a mezzi astrattamente consentiti dalla legge (Cass., Sez. 2, n. 41481 del 29/09/2009).
Corte di Cassazione Sez. 2 n. 46528 del 09/12/2022