Avere agito con crudeltà
Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che segue il principio affermato da Sez. U, n. 40516 del 23/06/2016, Del, Rv. 267629 – 01, «la circostanza aggravante dell’avere agito con crudeltà, di cui all’art. 61, primo comma, n. 4, cod. pen., caratterizzata da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole, deve essere accertata alla stregua delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti al dolo » (Sez. 1, n. 8272 del 04/12/2025, dep. 2026, Rusu, Rv. 289629 – 01: fattispecie relativa ad omicidio, nella quale la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la sussistenza dell’aggravante in ragione della reiterazione e intensità dei colpi inferti, della loro localizzazione in parti altamente sensibili e dolorose del corpo, della durata dell’aggressione in danno di una vittima immobilizzata e impossibilitata a chiedere soccorso; così anche Sez. 1, n. 20185 del 20/12/2017, dep. 2018, Q., Rv. 272827 – 01, che ha valorizzato oltre al numero dei colpi, anche la localizzazione dei fendenti e l’esecuzione dell’azione dinanzi ai congiunti della
vittima).
A titolo esemplificativo, il numero di coltellate inferte alla vittima, non rilevano tanto per il loro numero che dà conto della reiterazione ma in quanto per le modalità di esecuzione che li hanno accompagnati, essi vengono ritenuti indicativi della loro eccedenza rispetto alla normalità causale.
La crudeltà viene, spesso in molte fattispecie, ricollegata al fatto che alcuni colpi sono stati inferti quando la vittima era già a terra inerme o incapace di reagire; la prosecuzione della reiterazione dei colpi è considerata manifestazione della volontà di infliggere patimenti più strazianti, che la vittima, pur incapace di reagire, doveva certamente percepire, fatto sintomatico di una condotta che non si limita al perseguimento del solo evento morte ma che intende produrre anche gratuita sofferenza.
Il numero dei colpi inferti vengono, pertanto, ritenuti indicativi della protervia e della volontà di infliggere sofferenze ben oltre quelle necessarie a procurare la morte, in ragione soprattutto della loro direzione, mirati a varie parti del corpo..
Poco conta, pertanto, il fatto che non può distinguersi tra lesioni vitali e lesioni non vitali, dal momento che il fatto che tutte le lesioni hanno contribuito a cagionare la morte non incide sul fatto che nessun colpo ha cagionato la morte immediata.
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 27937 del 2026
