Giudizio di rinvio dopo annullamento
Dispositivo dell’art. 627 Codice di procedura penale
…
Il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Se è annullata una sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale [603] per l’assunzione delle prove rilevanti per la decisione.
Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.
Non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari.
….
L’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., come noto, stabilisce che «il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa».
La giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che «La Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull’adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un’autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali» (Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012, Rv. 254830 – 01; Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Rv. 277999 – 01).
Il limite derivante dalla sentenza di annullamento, tuttavia, è quello di non poter ripetere lo stesso percorso logico già censurato, ma il compito di ricostruzione dei fatti e di valutazione del materiale probatorio, come pure quello di apprezzamento delle esigenze cautelari, resta pur sempre di esclusiva pertinenza del giudice di merito. Sotto tale profilo, la Corte ha in più occasioni ribadito che «Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova» (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, Rv. 278629-02; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, Rv. 271345-01; Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, Rv. 263864-01). Nulla, dunque, vieta al giudice di rinvio di pervenire allo stesso esito della decisione censurata sulla base di un compendio probatorio diverso o arricchito rispetto a quello valutato nel giudizio rescindente, senza neanche necessità di prendere nuovamente posizione su qualsiasi aspetto, anche di carattere prettamente fattuale, evidenziato nel provvedimento di annullamento, purché il ragionamento complessivo non risulti carente o illogico rispetto ai dati emersi.
Corte di Cassazione Penale Sez. 5 sentenza n. 23866 del 2026
