Barriere architettoniche e installazione dell’ascensore

barriere architettonicheLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la validità delle delibera condominiale avente ad oggetto l’installazione dell’ascensore, volto a favorire le esigenze di condomini portatori di handicap e ad eliminare le barriere architettoniche, possa compromettere o meno il godimento delle singole proprietà individuali. 

Occorre premettere che in tema di deliberazioni condominiali, l’installazione dell’ascensore, rientrando fra le opere dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’art. 27 primo comma della Legge n. 118/1971 e all’art. 1 primo comma del d.P.R. n. 384/1978, costituisce innovazione che, ai sensi dell’art. 2 legge n. 13/89, è approvata dall’assemblea con la maggioranza prescritta rispettivamente dall’art. 1136 secondo e terzo comma C.c.; tutto ciò ferma rimanendo la previsione del terzo comma del citato art. 2 legge n. 13 del 1989, che fa salvo il disposto degli artt. 1120 secondo comma e 1121 terzo comma C.c.

La condizione di inservibilità del bene comune all’uso o al godimento anche di un solo condomino, che, ai sensi dell’art. 1120, comma secondo, C.c., rende illegittima e quindi vietata l’innovazione deliberata dagli altri condomini, è riscontrabile anche nel caso in cui l’innovazione produca una sensibile menomazione dell’utilità che il condomino precedentemente ricavava dal bene.

Dunque, le innovazioni dirette a eliminare barriere architettoniche, come appunto quelle che dispongano l’installazione di un ascensore, non derogano all’art. 1120, 2° comma C.c. (vecchio testo), ma solo alla maggioranza che diversamente è prescritta dall’art. 1136, 5° comma C.c., richiamato dal 1° comma dell’art. 1120 C.c.

E di tali principi la giurisprudenza di legittimità ha fatto applicazione, segnatamente, anche nell’ipotesi dell’installazione di un ascensore, ancorché volto a favorire le esigenze di condomini portatori di handicap, ove detta innovazione sia lesiva dei diritti di altro condomino sulla porzione di sua proprietà esclusiva, indipendentemente da qualsiasi considerazione di eventuali utilità compensative, ed ove l’installazione renda talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.

Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. 2 Num. 24235 Anno 2016

1 thought on “Barriere architettoniche e installazione dell’ascensore

  1. GIANLUCA ha detto:

    Non condivido appieno questa sentenza che fa dipendere le innovazioni dirette alla eliminazione delle barriere architettoniche dalle maggioranze condominiali, rimettendo il tutto in sede assembleare. Ritengo che la delibera per l’eliminazione delle barriere architettoniche debba essere approvata con maggioranze semplici.

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