Opera letteraria e attività giornalistica: differenze

opera letterariaE’ consolidato l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, per affermare la responsabilità dell’autore di opere artistiche (tra cui rientra anche l’ opera letteraria, teatrale, cinematografica ecc.) che siano lesive della personalità di chi sia in esse menzionato, non è sufficiente che il giudice accerti la natura non veritiera dei fatti o delle circostanze riferite o che queste possano ledere la reputazione altrui.

La ragione di questo trattamento, che privilegia e tutela l’espressione artistica dell’autore, si spiega in ragione del fatto che compito dell’arte non quello di descrivere la realtà nel suo obiettivo e concreto oggetto, ma di idealizzarla o esprimerla mediante figure retoriche tendenti ad una trasfigurazione creativa, ma ciò presuppone che possa immediatamente apprezzarsene l’inverosimiglianza, cioè la manifesta difformità e lontananza della rappresentazione artistica dalla realtà.

Le opere espresse con il mezzo della parola, a norma dell’art. 1 della Legge sul diritto d’Autore, appartengono alla letteratura, in quanto esprimono un’opera dell’ingegno la cui creatività è riconosciuta da quella legge, purché la parola sia utilizzata per comunicare dati informativi elaborati ed organizzati in modo personale ed autonomo dall’autore, anche se la creatività sia minima e consista in idee e nozioni semplici.

Tuttavia, nel rapporto tra i diritti della personalità e le opere dell’intelletto che sui primi incidano negativamente, è necessario distinguere, sulla base di criteri diversi, tra le opere appartenenti all’ampia categoria di quelle giornalistiche (tra le quali rientrano anche quelle tipiche del cd. giornalismo d’inchiesta, i pamphlet ecc.) e quelle artistiche (tra le quali, in particolare, anche l’ opera letteraria).

L’estrinsecazione del pensiero che si realizza tramite un’ opera letteraria è diversa rispetto a quella che si compie tramite l’attività giornalistica: mentre quest’ultima trova il proprio fondamento nell’art. 21 Cost. e svolge la funzione di offrire informazioni o notizie su fatti e vicende, anche se con l’aggiunta di valutazioni soggettive (che integrano i diritti di cronaca e, soprattutto, di critica), l’ opera letteraria, tutelata dagli artt. 9 e 33 Cost., si connota per la creatività o, comunque, per l’affermazione di ideali e valori che l’autore intende trasmettere mediante un’attività realmente inventiva o, comunque, di trasfigurazione creativa della realtà.

Se è vero che il discrimen non è disvelato dalla sola metodologia espositiva e che non può escludersi la natura artistico-letteraria di uno scritto, in virtù di un riferimento occasionale o secondario nel contesto globale dell’opera a vicende realmente accadute, tuttavia, arduo affermare la natura artistico-letteraria di un’opera realizzata, nell’intenzione manifestata dall’autore, per essere un “atto di accusa”, la cui credibilità dipende evidentemente e direttamente dalla verità dei numerosi fatti, circostanziati e ivi narrati. Siamo allora nel campo della libera manifestazione del pensiero, di cui il diritto di critica costituisce la principale manifestazione.

Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. 1 Num. 22042 Anno 2016

1 thought on “Opera letteraria e attività giornalistica: differenze

  1. GIANLUCA ha detto:

    L’attivita’ giornalistica si connota di determinati elementi tra i quali rientra anche l’interesse pubblico. Spesso pero’ le notizie non sono sempre vere soprattutto quelle che vengono pubblicate attraverso i social networks

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