La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento si pronuncia in merito alla liquidazione delle spese processuali, relativi a diritti ed onorari, nell’ambito del giudizio di opposizione della cartella esattoriale concernente sanzioni amministrative per divieto di sosta.
Nella fattispecie concreta, la liquidazione delle spese, per diritti, onorari e spese generali erano state disposte dal giudice competente a favore dell’autorità amministrativa e a carico del cittadino soccombente nel giudizio di opposizione della cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative.
A parere della Suprema Corte di legittimità l’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando, come nella fattispecie in esame, si costituisce in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (il che è legittimamente consentito dall’art. 23, 5 °cc. 1. n. 689/1981), non può ottenere la condanna dell’opponente, che sia soccombente nell’ambito del giudizio di opposizione della cartella esattoriale, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio.
Ne consegue che nel caso di cui all’esame devono essere considerate liquidabili in favore dell’ autorità amministrativa soltanto le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio.
Inoltre le suddette spese liquidabili devono opportunamente risultare da apposita nota.
Per converso deve essere escluso che il ricorrente/ opponente può essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dall’autorità amministrativa, costituita in giudizio senza il ministero di difensore, per diritti e onorari nell’ambito del processo di opposizione alla cartella esattoriale.
Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. 2 Num. 8413 Anno 2016