A seguito della crescente influenza del giornalismo “per immagine“, sorretta dall’evoluzione delle moderne tecnologie di ripresa ed elaborazione foto e video, non sono mancate pronunce mirate a vagliare la natura professionale giornalistica dell’attività dei telecineoperatori.
Si tratta di una figura introdotta dal DPR 649/76, con riguardo a coloro che svolgono attività giornalistica “per organi di informazione attraverso l’ immagine che completano o sostituiscono l’informazione scritta, e dei montatori, in relazione alla quale “occorre riferirsi non solo al momento dell’effettuazione delle riprese, ma anche a quello del montaggio della immagine, posto che la rielaborazione delle riprese precedentemente effettuate può far loro acquistare una capacità informativa della quale erano prive.
I connotati fondamentali dell’attività giornalistica sono stati delineati dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di precisare che tale attività si concreta nella
“prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione”.
Da questa definizione emerge come l’attività del giornalista, per quanto di natura certamente intellettuale e creativa richieda un “valore aggiunto” insito nella elaborazione e presentazione delle notizie raccolte con modalità e per finalità tali da consentirne la comunicazione alla generalità degli utenti.
Il “valore aggiunto” deve essere riscontrabile anche nell’ attività del foto/video giornalista.
Ne deriva che il teleoperatore diventa giornalista allorquando non si limiti semplicemente a riprendere l’immagine destinata ad un giornale, scritto o parlato, ma, dovendo realizzare la trasmissione di un messaggio caratterizzato da un taglio adeguato alla funzione informativa, effettui con continuità riprese di immagini di valenza informativa, tali cioè da sostituire o completare il “pezzo” scritto o parlato.
Più recentemente, ma nello stesso solco, si è affermato che
“Il tele-foto-cine operatore assume la qualifica di giornalista ove lo stesso non si limiti a riprendere immagine destinata ad un giornale, scritto o parlato, ma, dovendo realizzare la trasmissione di un messaggio, effettui con continuità, in condizioni di autonomia tecnica, riprese di immagini di valenza informativa, tali da sostituire o completare il pezzo scritto o parlato, e, successivamente, partecipi alla selezione, al montaggio e, in genere, all’elaborazione del materiale filmato o fotografato in posizione di autonomia decisionale, desumibile dall’idoneità del servizio televisivo a svolgere la necessaria funzione informativa”.
Sicchè anche per l’attività giornalistica del telecineoperatore è prescritto un contributo che vada al di là della mera esposizione della immagine o immagini raccolte, per concretarsi in un ‘messaggio’ ovvero in un ‘pensiero’ originale di attitudine ed intermediazione informativa.
Se ciò è richiesto per una figura professionale come quella del foto/video operatore, preposta alla ‘ripresa’, vale a dire alla produzione originaria dell’immagine direttamente sul luogo dell’evento di rilevanza giornalistica, a maggior ragione dovrà essere richiesto per una figura tecnica come quella del montatore, preposta ad operare redazionalmente sull’ immagine prodotta.
Cassazione Sent. Num. 5794 Anno 2014