Circostanza attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa
Disposizione Articolo 62 c.p., n. 5.
Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: …..
l’essere concorso a determinare l’evento, insieme con l’azione o l’omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa.
La circostanza attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa richiede, ai fini della sua sussistenza, l’integrazione di un elemento materiale, quale e’ l’inserimento del comportamento della persona offesa nella serie delle cause determinatrici dell’evento e di un elemento psichico, consistente nella volontà di concorrere a determinare lo stesso evento (Cass., Sez. 2, n. 25915 del 02/03/2018 Ud. Rv. 272945).
Del resto, e’ orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass., Sez. 5, sentenza n. 7570 del 22/04/1999, Rv. 213639; Sez. 1, sentenza n. 13764 del 11/03/2008, Rv. 239798; Sez. 1, sentenza n. 29938 del 14/07/2010, Rv. 248021; Sez. 1, sentenza n. 14802 del 07/03/2012, Rv. 252265) che la circostanza attenuante prevista dall’articolo 62 c.p., n. 5, e’ configurabile quando la condotta della persona offesa non soltanto si inserisce nella serie causale di produzione dell’evento, ma si collega anche sul piano della causalita’ psicologica a quella del soggetto attivo. Non e’, quindi, sufficiente che la persona offesa abbia contribuito, con la sua condotta, alla causazione dell’evento, ma e’ necessario, sul piano psicologico, che l’offeso abbia voluto lo stesso evento avuto di mira dall’agente. D’altro canto, l’attenuante, nel richiedere la sussistenza del fatto doloso della persona offesa, rinvia, per la definizione della nozione di dolo, al precedente articolo 43 c.p. e presuppone, quindi, che la persona offesa preveda e voglia l’evento dannoso come conseguenza della propria cooperazione attiva o passiva al fatto delittuoso dell’agente.
Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza 8 aprile 2019, n. 15283.