Valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa
È ormai consolidato il principio secondo cui deve considerarsi legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa quando non vi è contraddizione fattuale e logica tra le diverse parti della sua narrazione dei fatti.
Piu’ volte si e’ avuto modo, del resto, di affermare il principio di frazionabilità della dichiarazione della fonte testimoniale o del chiamante in correità o in reità (Cass., Sez. 4, n. 21886 del 19/04/2018; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017). Deve pertanto ritenersi legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa, in quanto un eventuale giudizio di inattendibilità su alcune circostanze non necessariamente inficia la credibilità delle altre parti del racconto, non essendo sempre e necessariamente ravvisabile, in tale ipotesi, un’interferenza fattuale e logica tra le diverse parti del prodotto narrativo, unica a poter condizionare e pregiudicare l’intera attendibilità della fonte. (Cass., 8 aprile 2019, n. 15283).
Le parti dichiarative intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate restano, pertanto, tali. Ciò a condizione che non sussista un contrasto tra la parte del narrato ritenuta non genuina e quelle residue e sempre che non si tratti di inattendibilità talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante. Il principio vale viepiù là dove sia stata data dal giudice una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita o non attendibile, in modo che possa, comunque, formularsi un giudizio positivo sull’attendibilità soggettiva del dichiarante (in senso analogo anche: Cass., Sez. 6, n. 25266 del 03/04/2017).
E ancora,
l’attendibilità della dichiarazione accusatoria, anche se esclusa per una parte del racconto, non coinvolge necessariamente l’attendibilità del dichiarante con riferimento a quelle parti del racconto che reggono alla verifica del riscontro oggettivo esterno. Come regola generale l’attendibilità della teste persona offesa deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutte le sue dichiarazioni e di tutte le circostanze del caso concreto e di tutti gli elementi acquisiti al processo. Del resto, nel caso di dichiarazioni che si riferiscono al medesimo episodio, esiste sempre e necessariamente una interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato. (Cass. n. 21640/2010)