Competenza del Tribunale per i minorenni in materia di sorveglianza
L’art. 3, comma 2, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 dispone che “Il tribunale per minorenni e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età“.
Da tale disposizione risulta che la competenza del Tribunale per i minorenni in materia di sorveglianza permane nei confronti del minore condannato a pena detentiva fino a quando lo stesso non abbia compiuto i venticinque anni, mentre tutti i provvedimenti successivi al compimento di tale età sono di competenza del Magistrato di sorveglianza e del Tribunale di sorveglianza ordinari, in quanto il legislatore ha voluto espressamente evitare la perpetuatio iurisdictionis del Tribunale per i minorenni (Sez. 1, n. 9865 del 29/11/2023, dep. 2024, C., Rv. 285861 – 01 (Sez. 1, n. 21849 del 23/5/2006, Confl. comp. in proc. De Virgilio, Rv. 234703 – 01).
Ai fini della determinazione della competenza in capo al magistrato o al tribunale di sorveglianza per i minorenni è, pertanto, decisivo accertare se al momento della presentazione dell’istanza, il condannato abbia o non abbia ancora compiuto il venticinquesimo anno di età.
Secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la competenza a provvedere nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza si radica con riferimento alla situazione esistente all’atto della richiesta, della proposta o dell’inizio d’ufficio del procedimento e resta insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire (v., con riguardo al procedimento di sorveglianza, Sez. 1, n. 57954 del 19/9/2018, Iorio, Rv. 275317 01; con riguardo al procedimento di esecuzione, Sez. 1, n. 6739 del 30/1/2014, P.M. in proc. Santaniello, Rv. 259171 01).
Per la sua valenza generale il principio enunciato è stato già applicato dalla Corte di legittimità con riferimento a casi analoghi a quello in verifica, nei quali si è ribadito che la competenza deve essere determinata, a norma del d.P.R. n. 448 del 1988, art. 3, comma 2, con riguardo all’età del condannato “alla data in cui si attiva la procedura di emissione del provvedimento da adottare” ossia al momento di presentazione della domanda (di recente Sez. 1, n 46899 del 7/9/2022, in precedenza Sez. 1, n. 21849 del 23/5/2006, cit., in motivazione; Sez. 1, n. 22576 del 24.3.2015, Confl. comp. in proc. M., n. m.).
La regola generale di cui al citato art. 3, comma 2, d. PR n. 448, trova specifica declinazione, in tema di esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale, e, tra queste in tema di misure di sicurezza – la cui esecuzione è attribuita dall’art. 40 del d.PR n. 448 del 1988 al Magistrato di sorveglianza per i minorenni – nell’art. 24 del d.lgs 28 luglio 1989, come modificato dall’ art. 9 del d.lgs n. 121 del 2018 e dalle modifiche apportate dall’art. 74 del d.lgs n. 10 ottobre 2022, n. 150, il quale stabilisce che «[l]e misure cautelari, le misure penali di comunità, le altre misure alternative, le pene sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell’esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di età, sempre che, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative ovvero quando le predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto. L’esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l’esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età».
Viene altresì in rilievo l’art. 12 del d.lgs n. 121 del 2018 il quale dispone che «[a]l compimento del venticinquesimo anno di età, se è in corso l’esecuzione di una misura penale di comunità, il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza ordinario per la prosecuzione della misura, ove ne ricorrano le condizioni, con le modalità previste dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni».
E’, dunque, il compimento del venticinquesimo anno di età che determina la cessazione della competenza funzionale del Magistrato di sorveglianza per i minorenni in ordine alle decisioni che attengono alle modalità esecutive dei provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti di coloro che nel corso delle stesse abbiano compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di età, a nulla rilevando – ai fini della determinazione della competenza che per effetto del raggiungimento della maggiore età, sia stata applicata la misura di sicurezza dell’assegnazione ad una casa lavoro.
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 23819 del 2026
