Le “voci di paese” possono assurgere a fonte qualificata della notizia
La cronaca giornalistica, soprattutto quella giudiziaria, si “nutre” attualmente delle notizie derivate dalle attività di indagine e dai successivi sviluppi
È evidente che le “voci di paese” non possono proprio assurgere al rango di fonte, tanto più di fonte qualificata, né potrebbero giustificare l’elaborazione di un concetto qualificato come quello di clan o gruppo criminale la cui configurazione rimanda, oramai, a parametri giuridici specifici che in quanto tali riconducono piuttosto la notizia al novero della cronaca giudiziaria.
A tutto ciò si aggiunge che, come ha avuto modo di affermare Sez. 5, Sentenza n. 3132 del 08/11/2018, dep. 23/01/2019, Rv. 275259 – 01, a rigore, in tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l’esimente del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo, allorché sia impossibile per il giornalista realizzare il controllo del fatto riferitogli in modo irrituale, a causa della inaccessibilità delle fonti di verifica, coincidenti con gli organi e gli atti dell’indagine giudiziaria, giacché tale inaccessibilità, lungi dal comportare l’esonero dall’obbligo di controllo, implica la non pubblicabilità della notizia.
Per altro verso, si deve anche ricordare che è vero che in tema di diritto di cronaca giornalistica, la verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste qualora essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, sicché è sufficiente che l’articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria (nel senso che il criterio della verità della notizia deve essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell’articolo e non già secondo quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale), ma che, tuttavia, è altrettanto vero che al giornalista che intenda dar conto di una vicenda la quale implichi risvolti giudiziari a distanza di tempo dall’epoca di acquisizione della notizia, incombe l’obbligo stringente, in ragione del naturale e niente affatto prevedibile percorso processuale della vicenda, di completare e quindi “aggiornare” la verifica di fondatezza dellanotizia nel momento diffusivo, utilizzando le pregresse fonti informative, o qualunque altra idonea disponibile. Sotto tal profilo, ogni individuo coinvolto in indagini di natura penale, è titolare di un interesse primario a che, caduta ogni ragione di “sospetto”, la propria immagine non resti offesa da notizie di stampa che riferiscano dell’iniziale coinvolgimento ed ignorino, invece, l’esito positivo delle indagini stesse (Sez. 5, Sentenza n. 5356 del 06/04/1999, Rv. 213182 – 01).
Corte di Cassazione Penale Sez. 5 sentenza n. 24843 del 2026
