Continuazione tra reati commessi da soggetto minorenne
Se è vero che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). E’, tuttavia, anche vero che in tema di riconoscimento della continuazione tra reati commessi da soggetto minorenne, l’art. 1, comma primo, d.P.R. n. 448 del 1998, che prevede l’adeguamento degli istituti processuali alla personalità ed alle esigenze educative del minore, può operare sul piano della prova del disegno criminoso unificante, nel senso che mentre lo “stile di vita” ha normalmente un valore sintomatico non elevato e di contorno, perché non consente di distinguere tra la mera ripetizione o abitualità di certi comportamenti e la loro anticipata programmazione, nel caso del minore, invece, in considerazione della particolare intensità dell’adesione a scelte di vita condizionate dall’ambiente, dal carattere e dall’immaturità del soggetto, queste scelte possono assumere un elevato significato indicativo anche circa la programmazione anticipata di singole condotte, specie in presenza di altri elementi sintomatici come la medesima tipologia dei reati commessi e la loro prossimità temporale (Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, dep. 2014, Marinkovic, Rv. 258228); e che, comunque, in tali casi incombe sul giudice di considerare, con puntuale motivazione, l’incidenza delle condizioni sociali ed ambientali in cui il minore è cresciuto sulla programmazione delle condotte illecite commesse, specialmente se connotate da notevoli contiguità temporale ed uniformità di modalità esecutive, in considerazione della particolare sensibilità del medesimo e della conseguente sua condizionabilità dal contesto circostante (Sez. 1, n. 18318 del 26/03/2018, S., Rv. 273140).
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 23809 del 2026
