Confisca di prevenzione
La confisca di prevenzione è una misura patrimoniale prevista dal codice antimafia e può essere applicata relativamente ai beni sul presupposto della loro riconducibilità ad attività criminali, poste in essere dall’imputato/condannato, quale soggetto socialmente pericoloso.
E’ pacifico che a fini di valida emissione del provvedimento di confisca, è necessaria la ricostruzione preliminare del profilo di pericolosità soggettiva del proposto non solo ai fini del suo inquadramento in una delle specifiche categorie pericolosità tipizzate dal legislatore, ma anche al fine di consentire il controllo sulla sussistenza dell’altrettanto necessario requisito della correlazione temporale tra condotte contra legem del soggetto ed incremento patrimoniale confiscabile; infatti è necessario escludere dall’area dell’intervento ablatorio gli acquisti verificatisi in momenti antecedenti al periodo caratterizzato dalla produzione di reddito illecito.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità nella sua massima espressione ha precisato che «la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche misura temporale del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l’intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato» (cfr. Cass., Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli).
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 1 n. 10889 del 2020