Esame delle esigenze cautelari
Dispositivo dell’art. 275 comma 1 bis Codice di procedura penale
Criteri di scelta delle misure
Contestualmente ad una sentenza di condanna, l’esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell’esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell’articolo 274, comma 1, lettere b) e c).
Osserva la Corte di legittimità che l’art. 275 comma 1 bis cod. proc. pen. non individua la sentenza di condanna come presupposto della legittimazione del pubblico ministero a chiedere l’applicazione della misura, bensì come uno dei parametri cui il giudice deve attenersi nella valutazione delle esigenze cautelari.
Tale conclusione si ricava dallo stesso testo della norma, che non reca alcuna delimitazione temporale della richiesta del pubblico ministero mentre, nel contempo, risulta espressamente ed esclusivamente incentrata sull’esame delle esigenze cautelari tanto che il riferimento letterale ad esse compare sia all’inizio che al termine del comma.
Ma è l’intero testo dell’art. 275 cod. proc. pen., la cui rubrica non a caso recita “Criteri di scelta della misura”, a non contenere alcun cenno ai requisiti della richiesta del pubblico ministero quanto, viceversa, una dettagliata disciplina dei poteri del giudice nell’emissione delle misure cautelari; il che concorre ad escludere, in uno con la lettera stessa della norma, che intento del legislatore fosse quello di regolare, parallelamente, la legittimazione del pubblico ministero.
Sia dal punto di vista testuale che da quello interpretativo, dunque, non è possibile cogliere né nel comma 1 bis dell’art. 275 cod. proc. pen. né nel resto della disposizione in cui esso si inserisce un obbligo del pubblico ministero di presentare la richiesta di misura dopo l’emissione della sentenza di condanna.
Corte di Cassazione Penale Sez. 5 sentenza n. 23420 del 2026
