Contratto di somministrazione di lavoro
L’art. 33, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 recita: “Con il contratto di somministrazione di lavoro l’utilizzatore assume l’obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”.
Si osserva che trattasi di previsioni sostanzialmente riproduttive delle disposizioni di cui alle lett. i) e j) del previgente art. 21, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, che in questo articolo erano riferite direttamente, come quelle di tutte le altre lettere del medesimo comma, al contenuto del contratto (commerciale) di somministrazione (“… contiene i seguenti elementi: …”, recita l’incipit); mentre nel comma vigente entrano a far parte dell’oggetto tipico del contratto.
L’obbligo di comunicazione su visto, come tale, appare all’evidenza funzionale all’operatività di quanto previsto in favore dei lavoratori interessati anzitutto dall’art. 35, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 (che recita: “Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore”). L’ora cit. comma, a sua volta, in gran parte riproduce il contenuto del previgente art. 23, comma 1, d.lgs. n. 276/2003.
E’ fin troppo evidente, infatti, che se il somministratore non fosse informato dall’utilizzatore del “trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori” dipendenti di quest’ultimo “che svolgano le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare”, che sono invece dipendenti del somministratore, quest’ultimo non sarebbe messo in grado di osservare i diritti che loro competono ex art. 35, comma 1, cit.
Quanto, poi, all’ulteriore obbligo in capo all’utilizzatore di “rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”, si tratta di obbligazione di rimborso in senso stretto (estranea a qualsiasi schema di solidarietà, ma) che attiene solo al rapporto interno tra utilizzatore e somministratore, ponendosi a carico del primo l’obbligo di rimettere al secondo “gli oneri retributivi e previdenziali” dal somministratore “effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori” somministrati, vale a dire, oneri già sopportati, ed effettivamente sopportati; oneri, cioè, per dirlo ancor più chiaramente, adempiuti dal somministratore nei confronti dei propri lavoratori somministrati
L’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 recita: “L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”.
Il previgente art. 23, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, recitava: “L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali”.
Il diritto di rivalsa dell’utilizzatore, tuttavia, era presente anche nella disciplina anteriore, perché il già cit. art. 21, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, alla lett. k) prevedeva la “assunzione da parte dell’utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell’obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”; e – si noti – era disciplinato nell’ambito del medesimo comma, che, secondo quanto già visto, contemplava distintamente il già chiarito obbligo di rimborso in favore del somministratore.
Non sussiste, comunque, la benché antinomia tra le due previsioni, e cioè quella dell’obbligo di rimborso a carico dell’utilizzatore e quella dell’obbligazione solidale a suo carico, salvo, però, il suo diritto a rivalersi verso il somministratore.
Esattamente, deve essere individuato nella disposizione di cui al vigente art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, una “funzione di garanzia all’obbligazione solidale ivi prevista” in favore dei lavoratori somministrati interessati, “all’esclusivo scopo di rafforzare la tutela del credito del lavoratore, prescindendo da qualsiasi forma di responsabilità personale dell’utilizzatore rispetto al fatto generatore dell’obbligazione pecuniaria”.
In tal senso, sul piano sistematico, è scontato rilevare che la specifica regola s’inserisce in un tessuto normativo anzitutto di “Tutela del lavoratore” (così la rubrica dell’art. 35, ma v. anche l’identica rubrica dell’art. 23 d.lgs. n. 276/2003 previgente); tutela del lavoratore “somministrato” che si esprime anzitutto con la norma d’apertura di cui al comma 1 dell’art. 35.
Inoltre, è altrettanto ovvio notare che la norma non dice che il somministratore e l’utilizzatore sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, bensì recita: “L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”.
E detta formulazione del dettato trova agevole spiegazione nel rilievo che anche nel nuovo quadro normativo in tema di “Somministrazione di lavoro” i lavoratori da somministrare sono dipendenti del somministratore e da quest’ultimo, quindi, retribuiti in base al relativo “trattamento economico e normativo” che dev’essere indicato nel “contratto di somministrazione di lavoro” da stipularsi “in forma scritta” (cfr. art. 33, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 81/2015).
Ebbene, il quadro era forse più chiaro nel regime ex d.lgs. n. 276/2003 (cfr., in particolare, oltre alla già menzionata lett. k) dell’art. 21, comma primo, dell’ora cit. d.lgs., anche la lett. h) del medesimo comma), ma resta indiscutibile che l’obbligo solidale dell’utilizzatore previsto dall’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 è destinato ad operare in caso d’inadempimento nei confronti dei lavoratori interessati (ossia, quelli somministrati) da parte del somministratore (e, cioè, del loro datore di lavoro) circa i “trattamenti retributivi” ad essi spettanti ed il versamento dei “relativi contributi previdenziali”.
Si tratta, quindi, di ipotesi praticamente opposta a quella di cui all’art. 33, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, nella quale, invece, il somministratore ha “effettivamente” sostenuto in favore dei lavoratori somministrati i suddetti oneri.
E così si spiega che l’utilizzatore, e solo l’utilizzatore, sia titolare (come già nel previgente regime) del “diritto di rivalsa” in senso tecnico, e non di “rimborso”, “verso il somministratore”. Egli, infatti, trovasi a rispondere solidalmente in ordine a “crediti” dei lavoratori somministrati e nei confronti di questi ultimi per un inadempimento che non è suo, bensì è solamente del somministratore.
Anche, in relazione all’art. 23, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, analogo – come si è visto – all’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, la giurisprudenza della Corte era consolidata nel senso della “sussistenza di una garanzia di tutela del lavoratore somministrato”, assicurata, “sul piano della effettività, attraverso la previsione della natura solidale della obbligazione retributiva e contributiva sancita” dalla norma cit. (v. in tal senso nella motivazione, più di recente, Cass. n. 10041/2025 e n. 10056/2025, e ivi i richiami ai precedenti in senso conforme).
Corte di Cassazione Civile Sez. L sentenza n. 17707 del 2026
