Dare del pagliaccio al sindaco del paese
Critica politica?
L’espressione quale «pagliaccio» al sindaco e altre analoghe, diffuse attraverso i social network, non sono dirette a censurare specifiche iniziative amministrative o scelte politiche del sindaco, bensì a denigrare la persona dell’amministratore, trascendendo i limiti della critica politica e risolvendosi in una gratuita lesione dell’onore e della reputazione del destinatario.
Secondo il consolidato orientamento il diritto di critica, anche politica, pur caratterizzandosi per una maggiore ampiezza rispetto al diritto di cronaca e pur tollerando l’impiego di toni aspri, polemici e talora provocatori, incontra il limite invalicabile del rispetto della dignità della persona, non potendo degradare in attacchi gratuiti rivolti alla sfera morale del destinatario. L’esimente, infatti, non opera quando le espressioni adoperate risultino svincolate dalla critica di fatti, comportamenti o scelte amministrative e siano invece finalizzate a rappresentare il soggetto passivo come indegno, spregevole o personalmente inadeguato.
Parimenti corretta è la valutazione svolta con riferimento alla satira.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il linguaggio paradossale o iperbolico tipico della comunicazione satirica consente un temperamento del requisito della continenza formale, ma non legittima espressioni che si risolvano nel mero dileggio personale o nell’aggressione gratuita dell’altrui dignità
Anche con riferimento all’elemento soggettivo del reato, le espressioni utilizzate presentano un contenuto intrinsecamente offensivo, tale da rendere evidente la consapevolezza dell’agente circa la loro idoneità a ledere la reputazione della persona offesa, con conseguente corretta affermazione della sussistenza del dolo generico richiesto dall’art. 595 cod. pen.
Infine, correttamente è stata ravvisata l’aggravante del mezzo di pubblicità prevista dall’art. 595, terzo comma, cod. pen., essendo i messaggi diffusi mediante i social network ovvero mediante uno strumento che, per le sue caratteristiche tecniche, è idoneo a consentire la conoscenza delle espressioni offensive da parte di una pluralità indeterminata di soggetti (Sez. 5, n. 13979 del 25/01/2021, Chita, Rv. 281023 – 01; Sez. 5, n. 4873 del 14/11/2016, dep. 2017, Manduca, Rv. 269090 – 01; Sez. 1, n. 24431 del 28/04/2015, Rv. 264007 – 01).
A tal fine, quanto alla circostanza che il profilo sia accessibile ai soli “amici” (ovvero a una platea selezionata di destinatari), occorre correttamente evidenziare la possibilità di ulteriore diffusione dei contenuti mediante condivisione, tale da rendere il mezzo comunque idoneo a propagare il messaggio offensivo oltre la ristretta cerchia dei destinatari iniziali.
Corte di Cassazione Penale Sez. 5 sentenza n. 26838 del 2026
