Istanza de libertate e obbligo di notifica alla persona offesa

istanza de libertateLa Legge 119/2013 prevede, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, un’obbligatoria forma di interlocuzione con la persona offesa dal reato, individuata quale destinataria ex lege della notifica della richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari, a pena di inammissibilità dell’ istanza de libertate.

In particolare, il nuovo testo dell’art. 299, comma 3 C.p.P. onera la parte che richiede la modifica dello stato cautelare, a pena di inammissibilità dell’ istanza de libertate, di notificare la richiesta, contestualmente, al difensore della persona offesa e, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.

La facoltà di interlocuzione nel merito dell’ istanza de libertate è riconosciuta tanto nella fase delle indagini preliminari che in quella successiva alla chiusura delle stesse.

La ratio delle disposizioni in parola è, con ogni evidenza, quella di rendere partecipe la vittima di siffatti reati dell’evoluzione dello status cautelare dell’indagato, permettendo altresì alla stessa di presentare, entro un breve termine, memorie ai sensi dell’art. 121 C.p.P., al fine di offrire all’autorità giudiziaria procedente ulteriori elementi di valutazione pertinenti all’oggetto della richiesta.

La novella legislativa attua, in parte, la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 (recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato) e la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (maggio 2011), ratificata dall’Italia con L. n. 77 del 27 giugno 2013.

La norma obbliga l’istante, a pena di inammissibilità della sua richiesta, a notificare la medesima al difensore della persona offesa (se nominato) ovvero alla persona offesa stessa (in mancanza di nomina di difensore) nel domicilio dichiarato o eletto, salva l’ipotesi che, oltre alla mancata nomina, vi sia stata anche omessa dichiarazione o elezione di domicilio: in questo ultimo caso, infatti, l’obbligo di informativa dell’ istanza de libertate viene meno.

Ma v’è da chiedersi: che succede quando, in fase di indagini, l’indagato ed il suo difensore non conoscono anche la sola identità di una (o più) persone offese (si pensi ai reati plurioffensivi, nei quali l’onere di individuazione della parte offesa, anche ai fini partecipativi del processo spetta alla pubblica accusa e, in via residuale, al giudice) ?

Come sarà possibile per l’istante colmare questo difetto conoscitivo, in situazioni nelle quali gli atti del processo non sono depositati e non si potrà certo imporre al pubblico ministero di violare la segretezza anche al solo fine della comunicazione di un nominativo e di un recapito, che riguarda non un soggetto “qualsiasi” ma proprio la vittima del reato?

Come sarà possibile conciliare la tutela della vittima con questa, in qualche modo, indirettamente “favorita”, presa di contatto tra autore del reato e soggetto passivo ? Situazione, quest’ultima, la cui delicatezza non è difficile immaginare tanto più nell’ipotesi di persone offese poste in località protette ovvero rivestenti la qualità di collaboratori di giustizia, in condizioni tali per le quali è la stessa legge a prevedere ed imporre un obbligo di “copertura” e di distanza tra offensore e offeso.

Dal momento che non si potrà certo onerare l’istante della prova negativa in ordine alla mancata conoscenza dei “dati” che riguardano la persona offesa e tantomeno obbligare il pubblico ministero a rendere, di fatto, pubblici dati sensibili in una fase processuale coperta dal segreto, al fine di “comporre” una situazione che il legislatore non ha adeguatamente previsto, non potrà che essere lo stesso giudicante, adito in sede di istanza de libertate ex art. 299 C.p.P., nell’ipotesi di omessa notifica della stessa a parte offesa notiziabile (ossia con difensore nominato ovvero con domicilio dichiarato o eletto) a verificare se detta omissione possa ritenersi colpevole o meno (ossia se il dato di ricerca potesse essere rilevato dagli atti accessibili alla parte o meno) e solo nel primo caso, dichiarare l’inammissibilità della istanza de libertate.

Di contro, nell’ipotesi in cui questa verifica comprovi l’esistenza di un’omissione del tutto incolpevole (o, comunque, scusabile), per essere la parte offesa non identificabile nei termini precedentemente esposti, l’ istanza de libertate dovrà essere valutata nel merito per impossibilità di adempiere all’obbligo informativo.

In altre parole, la situazione di non identificabilità incolpevole della persona offesa finirà per estendere l’area di esclusione dell’adempimento in parola, finendo con il coincidere con la situazione della persona offesa che non ha nominato il difensore ovvero che non ha dichiarato né eletto il domicilio.

Corte di Cassazione Sent. Num. 21070 Anno 2016

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