Natura della sentenza di estinzione del reato a seguito del procedimento di messa alla prova
La Corte di legittimità ha giù affrontato il tema relativo alla natura della sentenza di estinzione del reato a seguito del procedimento di messa alla prova, escludendo che essa sia idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell’accusa e sulla responsabilità (sul punto: Sez. 2, n. 53648 del 05/10/2016, M., Rv. 268635 – 01, che ha precisato come tale sentenza non possa essere posta alla base di un contrasto di giudicati tra coimputati per il medesimo reato che abbiano diversamente definito la loro posizione processuale; Sez. 3, n. 53640 del 18/07/2018, Dellagaren, Rv. 275183 – 01, e Sez. 3, n. 39455 del 10/05/2017, La Barbera, Rv. 271642 – 01, che hanno escluso che l’ordine di demolizione dell’opera edilizia abusiva da parte del giudice penale, prevista dall’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, possa essere adottato in sede di declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’art. 168-ter cod. pen., poiché il relativo provvedimento non può essere equiparato ad una sentenza di condanna in quanto prescinde da un accertamento di penale responsabilità; ulteriormente, Sez. 5, n. 49478 del 13 novembre 2019, Annunziata, Rv. 277519, che ha escluso che la confisca prevista dall’art. 474-bis, comma 4, cod. pen., possa essere disposta con sentenza ex art. 464-septies cod. pen., non avendo questa natura di condanna).
Deve quindi ritenersi che – in relazione agli effetti previsti dall’art.323 cod.proc.pen. – la sentenza di estinzione del reato emessa ai sensi dell’art.464- septies cod. proc. pen. vada assimilata a una sentenza di proscioglimento ovvero di non luogo a procedere, conseguendone, in assenza del presupposto rappresentato dall’obbligatoria sottoposizione alla confisca, la necessità di disporre la restituzione del bene all’avente diritto (cfr. Sez.6, n.9850 del 13/12/2022, dep.2023, Moccia, n.m.; Sez.3, n.4463 del 12/01/2022, Sartorelli, n.m.).
In riferimento alle disposizioni dell’art.323, comma 1, cod.proc.pen., si prevede che – con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere – il giudice ordina la restituzione dei beni già sottoposti a sequestro preventivo all’avente diritto, salvo che non debba disporre la confisca ai sensi dell’art.240, comma 2, cod.proc.pen.; mentre, ai sensi del comma 4, la restituzione del bene oggetto del sequestro preventivo pure non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sui beni sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti previsti dall’art.316 in materia di presupposti legittimanti il sequestro conservativo.
Analogo principio è, peraltro, espresso anche in tema di sequestro probatorio, per effetto dell’art.262, comma 4, cod.proc.pen., anche se presupponente il passaggio in giudicato della sentenza.
Corte di Cassazione Penale Sez. 4 sentenza n. 25148 del 2026
